Missioni Consolata - Dicembre 2005

si riferisce ad un comportamento da realizzare prima della morte del te· stante. Inoltre, il consenso informato e la figura del rappresentante fi. dudario, costituiscono due punti controversi e di difficile interpretazione. Non potendo evidentemente prevedere tutte le possibili situazioni e condizioni in cui si potrà trovare il paziente, le dichiarazioni scritte si tengono necessariamente sul generico, offrendo indicazioni di massima che dovranno essere variamente interpretate ed applicate dai sanitari. La legge non può codificare tutta La realtà medica, molte condizioni cliniche sono imprevedibili, il divenire della scienza presenta continuamente situazioni inedite, apre scenari inquietanti un tempo inimmaginabili, quali gli stati vegetativi permanenti. U na sovramedicalizzazione della malattia e della morte porta a conseguenze anche sul piano etico. I conflitti morali inerenti a questi problemi sono frequenti ed inevitabili, ma necessitano di risposte concrete: garantire il diritto alla vita di ogni malato attraverso «cure proporzionate», rendere il dolore più sopportabile, ricorrendo alla terapia antalgica e alle cure palliative~ ga~ rantire la libertà di scelta del paziente (articolo 32 della Costituzione italiana), ma non legalizzare Lari· chiesta di porre fine alla sua esistenza. Secondo L'insegnamento della chiesa, alla «qualità della vita>> devono anteporsi La «sacralità della vita» e la sua dignità. Non vi sono esistenze prive di valore. Il testamento biologico può essere affrontato solo inserito in questo contesto più ampio e l'orizzonte nel quale Lo si deve collocare è principalmente culturale. La sodetà contemporanea ha creato il tabù della morte, quasi che questo momento non faccia più parte dell'esistenza. Tale concetto è bandito nei luoghi di cura, non solo tra i malati ed i loro parenti, ma anche tra i sanitari. I temi della malattia, della fragilità umana d colgono oggi impreparati. Accompagnare la sofferenza e trame da essa un senso re· sta comunque un dovere di tutti, a presdndere dalla fede religiosa odell'ideologia, anche in un mondo che tende a rimuovere questa realtà ricorrendo, ad esempio, alle direttive anticipate, vissute comeantidoto alLa sofferenza, ma che diventano, invece, se strumentalizzate, anticamera dell'eutanasia. Alcuni anni fa erano in molti a pensare che il testamento biologico avrebbe risolto alcune importanti questioni inerenti alle problematiche di fine vita. Oggi quell'ottimismo è Lontano. Il diritto prioritario del paziente a gestire la cura della sua esistenza va coniugato con il dovere di tutelare la propria vita, poiché questa non si possiede, ma si identifica con la stessa persona e, per il credente, è un dono di Dio che L'individuo deve valorizzare e non può arbitrariamente distruggere: «Le leggi che autorizzano l'aborto e l'eutanasia si pon· gono ... contro il bene del singolo e contro il bene comune e, pertanto, sono del tutto prive di autentica va~ lidità giuridica» (Giovanni Paolo ll, Evangelium vitae, n. 72). • ll co~K.~Kerclo dl organl Le cause del commercio di organi (*) sono molteplici, ma si possono n· condUI'J'e ad una sola: la cAtenZa di organi disponibili. Nonostante tutte le proibizioni dei governi, degli organismi internazionli come il Parlamento Europeo e I'ONU, il traffico di organi è tuttora in certi Paesi del Terzo Mondo una pratica molto diffusa. Rapporti di o~za­ :doni nnionali e di organizzazioni non governative, lo confermano. I mass media, pur meno di quanto dovrebbero, se ne occupano. La disponibilità di chirurghi senza scrupoli ha consentito la nascita di un traffico illecito, probabilmente limitato ai reni. Questi vengono acquistati a costi irrisori (indicativamente 1000 doUari a Bombay, 2000 a Man.ila, 3000 in Moldavia, 10.000 in America Latina) e poi rivenduti, insieme al costo del· l'intervento eseguito clandestinamente, a cifre che oscillano tra i 100.000 e i 200.000 dollari. Tale fenomeno, Wl vero e pl'optio crimine contro l'umanità, dovtebbe es• sere punibiÌe e perseguibile in ogni paese del mondo. Chh.ltlque accett~, an· che se sofferente., di sfruttare la povertà altrui, s.l rende egu8lmente colpevole di un.gravissimo reato. Alcuni ~ropongono, co~e via d'~scita ali~ carenza di organi, un compenso economtco, legalmènte nconosduto per Udonatore. Taie strada, oltre che moralmenteriprovevole, è anchemoltopericolosa, poichépuò a(Jrirela porta ad un'allocazione iniqua degli organi, fondata cioè sulla possibilità dJ pagare da parte di pazienti più abbienti e non sulla reale urgenza medica. L'atto della donazione deve scaturire da una libera scelta, escludendo ogni costrizione e deve essere evitata ogni forma di speculazione (opportuna· mentela legge "italiana sancisce che in vita si possa cedere un rene, ma solo _ a titolo gratuito). 11 corpo umano o le sue parti non possono essere oggetto di comtnercializzazione. La selezione dei riceventi deve fondarsi sulle necessità dei pazien· ti e non suDa base di criteri economici o di qualsivoglia altra I\Jitura. (*)Sull'argomento si leggano gli articoli pubblicati suDa monogatìa dj MC di ottobLe-novemhre2005 a fuma Guido Sattin ed Enrico Largbero.

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