Missioni Consolata - Maggio 2015

70 MC MAGGIO 2015 Libertà Religiosa tesa, soprattutto perché risulta difficile individuare interlocutori in grado di rappresentare l’in- tera comunità islamica. Si può comprendere quanto sia man- chevole e fonte di problemi que- sta situazione se si pensa che la questione non sta nel «conce- dere diritti» (che esistono già, in quanto, appunto, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi), ma nell’integrare pienamente anche questa religione nell’ordina- mento costituzionale e giuridico del nostro paese: il che significa riconoscerne i diritti - tra cui quello ai luoghi di culto, spesso messo in discussione o addirit- tura negato nei fatti ricorrendo a espedienti e cavilli: come non di- menticare la «guerra delle mo- schee» che si è avuta negli anni scorsi in diverse città? - ma an- che definirne i doveri verso la comunità nazionale in cui essa vive. Tentativi a vuoto Molti problemi sarebbero risolti se si arrivasse ad approvare una legge generale che sostituisca definitivamente quella del 1929. È dal 1990 che il parlamento prova a realizzarla, senza riu- scirci: cosa che sorprende ancora di più se si comparano tra loro i vari disegni di legge via via pre- sentati dalle maggioranze che in questi 25 anni si sono alternate in Parlamento. Essi, infatti, non sono molto diversi tra loro nelle questioni fondamentali. Perché allora un tale ritardo? Quasi tutti riconoscono che una legge generale sulla libertà reli- giosa è necessaria. L’ultimo ten- tativo per approvarla è stato religione» ( Dignitatis Humanae ), ha rilanciato l’ecumenismo, di- chiarando come uno dei princi- pali compiti «promuovere il ri- stabilimento dell’unità tra tutti i cristiani» ( Unitatis Redintegratio ) e promosso il dialogo interreli- gioso (dichiarazione Nostra Ae- tate sulle relazioni con le reli- gioni non cristiane). Grazie al Concilio si è diffusa nella Chiesa italiana una nuova sensibilità ai valori della libertà religiosa che ha permesso, fin dalla seconda metà degli anni Sessanta, di iniziare il cammino della revisione concordataria concluso poi nel 1984 con la sti- pula del nuovo concordato con lo stato italiano. Il mosaico incompleto delle intese Sull’onda di questo risultato si è aperta la «stagione delle in- tese», dando così attuazione al- l’art. 8 della Costituzione, che le prevede ma che era rimasto fino ad allora disatteso. Le intese, se- condo la Costituzione, hanno il compito di regolamentare i rap- porti reciproci tra lo stato e le varie confessioni religiose. La prima è stata siglata con i Val- desi proprio nel 1984. Negli anni successivi sono state raggiunte intese con altre 11 confessioni. Dieci sono state poi recepite nel- l’ordinamento giuridico italiano da apposite leggi, necessarie per renderle pienamente operanti. Per una, quella con i Testimoni di Geova, l’approvazione per legge non è ancora avvenuta. In Italia, insomma, si sta proce- dendo molto pragmaticamente per regolamentare la libertà reli- giosa, costruendo una sorta di mosaico, di cui ogni nuova in- tesa rappresenta un tassello, che tuttavia non è ancora con- cluso. Si tratta di un’opera note- vole e preziosa per rispondere alla geografia religiosa del no- stro paese, profondamente mu- tata nel corso del tempo anche per effetto dei flussi migratori. Oggi infatti l’Italia è un paese multiculturale e multireligioso, molto diverso da quello che esi- steva soltanto alcuni decenni fa. Rimangono aperti tuttavia pro- blemi notevoli. Con l’Islam, ad esempio, non è ancora stato possibile raggiungere alcuna in- compiuto nella XVI legislatura con la «proposta Zaccaria» (vedi Mc aprile 2015, ndr. ). Nella se- duta del 24 luglio 2007 essa è stata «sepolta» sotto una mon- tagna di emendamenti e si è are- nata, senza riuscire ad arrivare al voto. Il motivo principale è stato il ri- fiuto di molti del riferimento, contenuto nell’articolo 1, alla lai- cità dello stato, così come defi- nita dalla Costituzione, quale fondamento della legge che si presentava al Parlamento. Nella Commissione affari costituzionali di Montecitorio sono risuonate parole di sorpresa e commenti sdegnati, soprattutto dai banchi del centrodestra. Qualcuno ha sostenuto che parlare di laicità come fondamento della legge fosse in contrasto con la Costitu- zione e col principio della libertà religiosa, qualcun altro ha affer- mato che fosse «pleonastico e provocatorio» il parlarne in una proposta di legge che riguardava scelte da assumere «sul versante della religione», altri ancora che stabilire «un principio di laicità al quale deve essere data attua- zione nelle leggi dello stato» co- stituisse «uno strumento certa- mente rivoluzionario e certa- mente difforme dalla logica co- stituzionale». È evidente che si è trattato di fraintendimenti del concetto di laicità e anche di scarsa cono- scenza del significato che essa ha nella Costituzione del nostro paese. Anche questo può aiutare a capire come mai il parlamento non riesca ad approvare una legge generale sulla libertà reli- giosa.

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