Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008

MONOGRAFIA / Diritti & rovesci ti, sono gli uomini appartenenti alla classe sociale (nobili, o anche com- mercianti) che quelle carte avevano contrattato con il monarca o il pote- re locale, o tutt’al più, nella loro evo- luzione, gli appartenenti alla comu- nità statale.Manca a queste carte la tensione universalistica; la concezio- ne ad esse sottesa è tendenzialmen- te storicista e relativizzante. È la con- cezione dei diritti di Burke ( Riflessio- ni sulla Rivoluzione francese,1790 ), che critica con parole di fuoco i dirit- ti della Rivoluzione francese in quan- to diritti naturali,metafisici e assolu- ti, e afferma che i diritti non rappre- sentano altro che una «inalienabile eredità trasmessa a noi dai nostri an- tenati, e trasmissibile alla nostra po- sterità»: ogni popolo deve cercare nella propria memoria l’esistenza e il fondamento dei diritti. I diritti inglesi, frutto della contrat- tazione con la monarchia e risultato evidente della sconfitta dell’assoluti- smo regio, nel corso dei secoli subi- scono un processo di specificazione, di consolidamento e di allargamen- to, ma si tratta sempre di diritti del cittadino britannico. Il riconoscimento di diritti in capo a ciascun uomo, in base alla sola ap- partenenza al genere umano, si deve al diritto naturale, che universalizza la titolarità dei diritti e conferisce lo- ro un fondamento che prescinde da ogni considerazione di tempo e di spazio,per ancorarsi ad una legge naturale assunta come presupposto, come data e indiscutibile. Le teorizzazioni del diritto natura- le, a partire dal Cinquecento, svilup- pano - in compiute costruzione teo- riche - ciò che Sofocle adombrava nelle parole di Antigone, laddove l’e- roina greca giustificava il suo gesto (l’aver seppellito il corpo del fratello Polinice in contrasto con quanto sta- bilito in un decreto da Creonte, re della città) con il riferimento alle «leggi degli dei,quelle leggi non scritte e indistruttibili», che «non sol- tanto da oggi né da ieri ma da sem- pre vivono» e «nessuno sa da quan- do sono apparse». Si configura l’idea di un diritto co- mune a tutti gli uomini in virtù della loro appartenenza al genere umano. Inizialmente si tratta - così, ad esem- pio, nel pensiero di Grozio, comune- mente considerato padre del giu- snaturalismomoderno - dell’imposi- zione del rispetto di una sfera dell’in- dividuo, intesa come dominium (di- ritto di proprietà delle cose esterne), ma anche come proprium o suum , ovvero comprendente anche la fa- coltà di possedere beni interni (il po- tere su se stessi),quali la vita, il corpo e la libertà.Tali teorie implicano la natura razionale dell’uomo (è la ra- gione chemostra il diritto naturale, il giusto) e anche quella sociale (l’ ap- petitus societatis ) emantengono un rapporto ambiguo nel legame fra il diritto naturale e Dio. L’«uomo razionale» e i «selvaggi» Interessante è osservare come, sin da queste prime apparizioni, i diritti universali scontino anche una stru- mentalizzazione che ne nega pro- prio la natura universale, ovvero il ri- conoscimento in capo a ciascuna persona umana. Emblematico è il ra- gionamento di Vitoria ( Relectio de In- dis, 1539 ). Il dominium - argomenta Vitoria - spetta all’essere umano in virtù della sua condizione naturale, compete alle creature razionali: i «selvaggi» abitanti delle Indie posso- no essere titolari del dominium ,ma a condizione che siano razionali.Ora - ammetteVitoria - i barbari possono essere riconosciuti tendenzialmente razionali (« habent pro suomodo u- sumrationis ») e,dunque, capaci di dominium,ma nello stesso tempo sono come dei minori (o degli « he- betes »), bisognosi di essere guidati (e sottomessi) dagli uomini piena- mente razionali. La potenziale uni- versalità del diritto naturale si piega alle esigenze della colonizzazione e cede alla distinzione fra un «noi» e un «loro», onde giustificare i «noi», che - detenendo la verità - «civilizza- no» i «loro». Il catalogo dei diritti na- turali ricordati daVitoria èmolto chiaro in tal senso: ius peregrinandi et degendi, ius commercii, ius occupatio- nis, iusmigrandi, ius praedicandi et annuntiandi Evangelium , il diritto- dovere della «correctio fraterna» e, infine, il diritto degli hispanos di agi- re con la forza per difendere i propri diritti. È evidente che questi diritti, che i «barbari» devono riconoscere, sono sì tendenzialmente di tutti,ma riguardano in primo luogo gli inte- ressi degli spagnoli e sono, nella loro applicazione pratica, asimmetrici. MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 9 cato: si riconosce che la persona u- mana ha una sua dignità, un suo va- lore, ma per comprendere in cosa consista questa dignità,questo valo- re, occorre far riferimento al conte- sto culturale in cui l’espressione è u- tilizzata, che solo è in grado di confe- rirle spessore e sostanza, ovvero individuare quei diritti che ne con- cretizzano il contenuto. Ciò che si trova sono principi an- cora oggi riconosciuti come univer- sali, ma in una prospettiva etica, non giuridica, volta ad individuaremo- delli di comportamento,prevalente- mente articolati come doveri, non come posizioni giuridiche soggetti- ve attive (diritti). In questo senso si può ragionare di preistoria dei diritti, tenendo presente che l’assunzione di una prospettiva diacronica che ri- salga alle forme antiche di organiz- zazione sociale è essenziale, non so- lo per comprendere l’evoluzione dei diritti dell’uomo,ma anche per indi- viduare un quid comune fra le cultu- re che può fornire le basi ad un uni- versalismo effettivo. Il diritto naturale e le Dichiarazioni dei diritti La nascita dei diritti umani, nel senso di precise posizioni giuridiche soggettive in capo a ciascuna perso- na umana, è segnata dall’adozione, sul finire del Settecento,della «Di- chiarazione dei diritti dellaVirginia» del 1776 e della «Dichiarazione fran- cese dei diritti dell’uomo e del citta- dino» del 1789, figlie della tradizione consuetudinaria inglese (dalla Ma- gna Charta Libertatum del 1215 al Bill of Rights del 1689) e della teoria del diritto naturale. La prima esercita la sua influenza soprattutto quanto all’individuazio- ne concreta dei singoli diritti e delle loro garanzie (quali sovranità del Parlamento, separazione dei poteri, ruolo del potere giudiziario),mentre, quanto al fondamento dei diritti e alla loro titolarità,prevale, nelle pri- me dichiarazioni dei diritti dell’uo- mo, la filosofia sottesa alla legge na- turale. Documenti come la Magna Char- ta, o altre carte dell’epoca medieva- le, riconoscono posizioni giuridiche soggettive,ma non in capo a ciascu- na persona umana, astrattamente considerata. I titolari dei diritti, infat-

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