Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008

Uno dei contributi più autorevoli per il riconoscimento del diritto al- l’acqua e per la definizione del suo contenuto normativo è stato fornito dal Comitato sui diritti economici sociali e culturali delle Nazioni Unite, incaricato di monitorare il rispetto dell’omonimo Patto internazionale. Con il «General Comment n. 15» del 2002, afferma che: «L’acqua è una ri- sorsa limitata e un bene pubblico fondamentale per la vita e la salute. (…) Il diritto umano all’acqua è indi- spensabile per condurre una vita u- mana dignitosa. È un requisito per la realizzazione di altri diritti umani. (…) Il diritto umano all’acqua preve- de per ogni individuo acqua suffi- ciente, sicura, accettabile, accessibile fisicamente ed economicamente, per gli usi personali e domestici». L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fissa questa soglia a 40 litri procapite giornalieri,mentre al- tre fonti, come il Rapporto Onu sullo Sviluppo umano del 2006, si accon- tentano di 20. Il «General Comment n. 15» ha da- to ulteriore impulso al riconosci- mento esplicito del diritto all’acqua ostacoli allo sviluppo. Ma il consenso attorno a una for- mula universalmente riconosciuta e al contenuto preciso del diritto al- l’acqua non è ancora stato raggiun- to a livello internazionale.C’è chi parla di «diritto all’accesso all’ac- qua» o «diritto all’acqua pulita» per indicare che la mera disponibilità fi- sica della risorsa non basta.Chi pre- ferisce invece la formula «diritto al- l’acqua» per sottolineare che il pro- blema non è solo la fornitura di un servizioma il controllo di una risorsa essenziale per la vita. C’è chi sostiene la necessità di un riconoscimento esplicito e di una convenzione internazionale ad hoc inmateria,mentre secondo altri gli attuali strumenti garantiscono una tutela sufficiente. Il dibattito è alimentato dalla na- tura stessa dell’accesso all’acqua, che a causa delle sue molteplici di- mensioni travalica le tradizionali classificazioni utilizzate per inter- pretare i diritti umani. Esso appar- tiene alla sfera civile e politica, per la stretta connessione con il diritto al- la vita e alla sicurezza, il diritto alla partecipazione alla vita politica e al- l’autodeterminazione di una collet- tività. Ma al tempo stesso può esse- re assimilato a diritti economici e sociali, come quello all’educazione o alla salute, che richiedono la forni- tura di un servizio da parte delle au- torità pubbliche. Nella terza generazione Infine è parte integrante dei co- siddetti «diritti di terza generazio- ne» (vedi box a pag. 19): il diritto allo sviluppo, all’ambiente, a un ordine internazionale pacifico. Si tratta dun- que di un diritto sia individuale che collettivo, la cui tutela travalica i con- fini nazionali e temporali.Nel caso dei 263 bacini fluviali internazionali dove vive il 40% della popolazione mondiale le scelte di un governo hanno sovente impatto sul diritto al- l’acqua di cittadini di altri paesi. Mentre lo sfruttamento intensivo e non sostenibile delle risorse idriche rischia di compromettere il diritto all’acqua delle generazioni future. Burkina Faso: l’acqua è necessaria per irrigare gli orti (a mano) durante la stagione secca. MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 39 MONOGRAFIA / Diritti & rovesci

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