Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008

DIRITTI SOTTO ATTACCO to in seconda battuta ammetteva che «all’interno di questo principio, è vitale riconoscere il diritto di tutti gli esseri umani ad avere accesso al- l’acqua pulita e ai servizi igienici ad un prezzo ragionevole».Da allora, in omaggio al principio del partenaria- to pubblico - privato, il mercato del- l’acqua è cresciuto fino a registrare profitti pari al 40% di quelli del set- tore petrolifero. I leader mondiali sono due com- pagnie di origine francese,Vivendi- Générale des Eaux e Suez-Lyonnaise des Eaux (oggi rispettivamente Véo- lia e Ondeo), grazie al fatto che la Francia nel XIX secolo è stata il pri- mo paese a coinvolgere i privati nel- la gestione dei servizi idrici.Gli inte- ressi economici hanno spinto a vere e proprie acrobazie lessicali per so- stituire gradualmente nei documen- ti e nelle dichiarazioni delle confe- renze internazionali il termine «dirit- to» con i più neutri e giuridicamente meno vincolanti «bisogno» o «ne- cessità». Come avvenuto al vertice di Johannesburg su ambiente e svi- luppo (2002) e ripetuto ogni tre anni al Forummondiale dell’acqua. Dichiarazione universale senz’acqua Queste manovre sono state facili- tate dal fatto che l’acqua non è menzionata esplicitamente nella Di- chiarazione universale dei diritti u- mani e nelle convenzioni giuridica- mente vincolanti che da essa deriva- no (il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici, entrambi del 1966). Nell’immediato dopoguerra, al momento della stesura di questi te- sti, la priorità era quella di mettere al bando «gli atti di barbarie che offen- dono la coscienza dell’umanità», co- me affermato nel preambolo della Dichiarazione universale. L’acqua - come l’aria - non figurava ancora tra le preoccupazioni della politica in- ternazionale. Era percepita come ri- sorsa abbondante e inesauribile, tanto da rendere superfluo ogni ri- ferimento esplicito. Nonostante ciò, il diritto all’acqua può essere considerato parte impli- cita, ma indispensabile, per la tutela completa di numerosi diritti ricono- sciuti in quei documenti: il diritto al- la vita, alla salute, al cibo, a un’abita- zione adeguata e a un tenore di vita sufficiente a garantire il benessere della persona. L’accesso all’acqua è anche com- ponente essenziale di altri diritti co- dificati più di recente, per tutelare specifiche categorie di persone o proteggere da nuove minacce: il di- ritto allo sviluppo, all’ambiente, il di- ritto delle popolazioni indigene a di- sporre delle risorse naturali del pro- prio territorio, secondo gli usi e costumi tradizionali. Qualcosa cambia A partire dagli anni ‘70, l’emergere della coscienza ecologica ha stimo- lato alcuni tentativi di colmare que- sto vuoto giuridico.Nel 1977 l’acqua è stata riconosciuta ufficialmente per la prima volta come diritto uma- no alla conferenza Onu sulle risorse idriche di Mar del Plata, in Argentina. Richiami espliciti all’acqua sono stati inseriti anche nella Convenzio- ne sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979) e nella Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989), che pur sottoli- neando l’importanza dell’accesso al- l’acqua per la tutela dei diritti delle donne e dei bambini, non giungono tuttavia a una formulazione chiara del diritto all’acqua. Riferimenti più precisi e organici si trovano invece in diverse costituzioni nazionali di paesi in via di sviluppo (tra cui Cam- bogia, Etiopia, Sudafrica,Uganda, Zambia e Messico), redatte più di re- cente e in contesti in cui la penuria i- drica rappresenta uno dei principali Niger: un pozzo profondo oltre 80 metri. Uomini e animali estraggono l’acqua «quasi» potabile. 38 MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1MjU=