Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008

MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 11 specificazione della libertà di opinio- ne), non ancora i diritti sociali, che fa- ranno la loro comparsa, se pur in for- ma ancora embrionale, nella Costitu- zione giacobina del 1793. Spicca, invece, il riconoscimento della pro- prietà come diritto inviolabile e sa- cro, ed è su questo elemento che si appuntano le critiche di chi condan- na la Dichiarazione per la sua ecces- siva concretezza e storicità e, in par- ticolare, per il suo legame con una determinata classe sociale: i diritti dell’uomo sono in realtà i diritti del- l’uomo-borghese. Ora,da un lato, non si puòmisco- noscere che, in una prospettiva stori- ca, i principi dell’89 rappresentano il frutto di una elaborazione filosofica secolare e di una altrettanto storica- mente radicata tradizione pratica di carte dei diritti, e, che, in una pro- spettiva evolutiva, sia di breve che di lungo periodo, essi resisteranno, non solo come emblema e punto di rife- rimento nella lotta degli uomini per la loro dignità,ma anche proprio nel loro contenuto essenziale.Dall’altro lato, la critica di matricemarxista ha il pregio di mettere in luce il volto (nascosto) dei diritti: il loro essere, al di là delle proclamazioni «generose» ed universali, uno strumento delle classi dominanti per perseguire i propri interessi; in questo senso si può osservare come il diritto di pro- prietà dell’89 esplichi una funzione i- dentica a quella dello iusmigrandi di Vitoria. Se nella Dichiarazione francese i diritti dell’uomo scontano un rap- porto irrisolto con la cittadinanza e la debolezza di un costante rinvio al- la legge,quella americana risente - oltre che dell’influenza dello spirito di religione (la libertà religiosa è san- cita come «il nostro dovere verso il Creatore») e della volontà di con- trapposizione alla madrepatria (il we della Dichiarazione di indipendenza sottolinea la distanza fra un «noi» e un «voi») - della contraddizione, fino al 1865, fra proclamazione dell’u- guaglianza degli uomini e perma- nenza (legale) della schiavitù. Ambedue le dichiarazioni risento- no poi dell’ambiguità che accompa- gna comunque, inevitabilmente, la positivizzazione dei diritti a livello statale: se i diritti vengono procla- mati in uno stato non possono che valere per i cittadini di quello stato o, al più,per le persone umane presen- ti sul territorio di quello stato.Tale ambiguità dovrà attendere per esse- re risolta il Novecento, che vedrà l’avvento di una proclamazione uni- versale dei diritti e un ampliamento del loro catalogo. ■ MONOGRAFIA / Diritti & rovesci 1. E SEMPI DI DIRITTI « PREISTORICI » «Noi abbiamoa te rivelato la Scritturaper gli uomini,secondo Verità,echi sene lasceràguidaresaràasuovantaggio,echi de- via, devia contro se stesso: e tu non hai da esser loro patrono» (Corano, La sura delle schiere, XXXIX, 41); «Non opprimerai il tuoprossimo,né lospoglierai di ciòcheèsuo; il salariodel brac- ciante al tuo servizionon resti la notte pressodi te fino al mat- tino dopo» (Bibbia, Levitico, 19, 13); «Un uomo non deve rive- rire la propria setta o sminuire quella di un altro senza unmo- tivo. Il disprezzodovrebbesempreavereuna ragionespecifica poiché le sette degli altri meritano tutte di essere riverite per una ragione o un’altra» ( India, III secolo a.C., imperatore A- shoka, editto di Erragudi). 2. L’ HABEAS CORPUS DALLA M AGNA C HARTA DEL 1215 ALLA D ICHIARAZIO - NE UNIVERSALE DEL 1948 La Magna Charta riconosce il diritto di ciascun uomo libero a nonessere«arrestato,imprigionato,privatodei suoi beni,mes- so fuori della legge, esiliato,molestato in alcuna maniera... se non invirtùdi ungiudizio legaledei suoi pari e secondo la leg- ge del paese» (art. 39); la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 sancisce all’art. 9 che «nessun individuo potrà essere arrestato, detenuto o esiliato arbitrariamente» e all’art. 10 che «ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,adunaequaepubblicaudienzadavanti aduntri- bunale indipendente e imparziale, che si pronuncerà sui suoi diritti e i suoi doveri, nonché sulla fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta». 3. L’ ATTO DI NASCITA DEI DIRITTI DELL ’ UOMO : DALLE DICHIARAZIONI DI FINE S ETTECENTO «Tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipen- denti e hanno certi diritti innati, di cui, entrando nello stato di società,essi non possono,mediante alcun patto,privare o spo- gliare la loroposterità;questi sonoilgodimentodellavitaedel- la libertà, tramite l’acquisto e il possessodellaproprietà,e la ri- cerca e il conseguimento della felicità e della sicurezza» ( Di- chiarazionedei diritti dellaVirginia,12giugno1776 ). «I rappresentanti del popolo francese…hanno stabilito di e- sporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalie- nabili e sacri dell’uomo…questi diritti sono la libertà, la pro- prietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione» ( Dichiara- zione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Francia, 26 agosto 1789 ). D ALLA B IBBIA ALLE D ICHIARAZIONI DEI DIRITTI ( PASSANDO PER LA M AGNA C HARTA ) Rileggiamo i testi Pittura con la «Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino», scritta durante la Rivoluzione francese (1789).

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