Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008

2 MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti imembri della famigliaumanaedei lorodiritti,uguali ed inalienabili,costituisce il fondamento della libertà,della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei dirit- ti umani hannoportato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertàdal timoreedal bisognoè statoproclamatoco- me la più alta aspirazione dell’uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da normegiuridiche,se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione; Considerato che è indispensabilepromuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaf- fermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fonda- mentali, nelladignità enel valoredellapersonaumana,nel- l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior te- nore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli stati membri si sono impegnati a per- seguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fon- damentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la pie- na realizzazione di questi impegni; L’A SSEMBLEA G ENERALE PROCLAMA la presente Dichiarazione universale dei diritti umani co- me ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Di- chiarazione, si sforzi di promuovere,con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo ricono- scimentoe rispetto tanto fra i popoli degli stessi statimem- bri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giuri- sdizione. Articolo1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi edeguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spi- rito di fratellanza. Articolo 2 - A ogni individuo spetta- no tutti i diritti e tutte le libertà enun- ciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzio- ne sarà inoltre stabilita sulla base del- lo statuto politico, giuridico o interna- zionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipen- dente, o sottoposto ad amministra- zione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 - Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo5 - Nessun individuopotràessere sottopostoa tor- tura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o de- gradanti. Articolo6 - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo,al rico- noscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 - Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tute- la da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela controogni discriminazione che violi la presenteDi- chiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale di- scriminazione. Articolo 8 - Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possi- bilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violi- no i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9 - Nessun individuo potrà essere arbitrariamen- te arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 - Ogni individuo ha diritto, in posizione di pie- nauguaglianza,aduna equa epubblicaudienzadavanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della deter- minazionedei suoi diritti edei suoi doveri,nonchédella fon- datezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11 - Ogni individuo accusato di un reato è pre- sunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia sta- ta provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua di- fesa. Nessun individuo sarà condannato per un compor- tamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato,non costituisse reato secondo il dirit- to internoo secondo il diritto internazionale.Nonpotrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applica- bile al momento in cui il reato sia stato commesso. Articolo12 - Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,nella sua fami- glia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suoonoreedella sua reputazione.Ogni individuohadi- ritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13 - Ogni individuo ha diritto alla libertà di movi- mento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni in- dividuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il pro- prio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14 - Ogni individuo ha il diritto di cerca- re e di godere in altri paesi asilo dalle perse- cuzioni. Questo diritto non potrà essere invo- cato qualora l’individuo sia real- mente ricercato per reati non politici o per azioni contra- rieai fini eai principi delleNa- zioni Unite. Articolo 15 - Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nes- sun individuo potrà essere arbitra- DICHIARAZIONE UNIVER Eleonora Roosevelt, presidente della commissio- ne che ha redatto la Dichiarazione universale.

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