Missioni Consolata - Dicembre 2005

U legge del l" aprile 1999, n.91 ppare la conclusione logica di uesto lungo iter legislativo. Stato, regioni e territorio collaborano in sinergia per rimuovere gli ostacoli che, in vari modi, frenano la cultura della donazione e la crescita della medicina dei trapianti. la costituzione di strutture tra loro coordinate come il Centro nazionale trapianti (Cnt), la Consulta tecnica, i Centri regionali e locali sono necessari per evitare, come finora troppo spesso è accaduto, che sterili complicazioni e interminabili iter burocratici determinino la perdita di organi idonei all'espianto. Gli obiettivi dell'atto normativo sono contenuti nell'articolo 1: «la presente legge disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge Z9 dicembre 1993, n.578, e regolamenta le attività di prelievo e trapianto dì tessuti e di espianto e trapianto di organi». Una disciplina, quindi, che si occupa del prelievo di organi da cadavere a scopo solo terapeutico (art. 6) ed esclude la materia della donazione da vivente. Altri elementi qualificanti della legge sono: la regolamentazione di ogni aspetto giuridico correlato al prelievo e al trapianto e la necessità di accrescere l'informazione a tutti i livelli:, non solo tra gli addetti ai lavori. Il punto, comunque più dibattuto e oggetto di un lungo e tortuoso cammino parlamentare, è stato l'articolo 4 che regolamenta la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione: «l cittadini sono tenuti a dichiarare la propria liberavolontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione». È la formula del cosiddetto «silenzio-assenso» scelta dal legislatore come forma di manifestazione della volontà dei cittadini di donare o meno gli organi, e si pone quale elemento qualificante della legge stessa. Il prelievo, cioè, non è possibile nel caso vi sia un esplidto dissenso del defunto in vita o il rifiuto dei parenti fino al secondo grado; altrimenti vige la formula del consenso presunto. Scrive Ignazio Marino: «Attualmente il principio del silenzio-assenso non è ancora in vigore e fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti, valgono delle norme transitorie per cui si possono verificare i seguenti casi: il soggetto ha espresso in vita la volontà positiva di donare gli organi, in questo caso i familiari non possono opporsi alla donazione; il soggetto ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non éè prelievo d'organi; il soggetto non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito solo se i familiari non si oppongono» (1). Una materia cosl complessa non ha potuto trovare, purtroppo, una risoluzione esauriente e definitiva in questa, seppur ricca, normativa. Alcuni dei problemi sollevati ne~ cessitano di ulteriori approfondimenti, altre questioni devono ancora essere affrontate, quali, ad esempio, il trapianto di rene da donatore vivente (già oggetto della legge n.458 del1967) e della legge n.2483 del 16 dicembre 1999, che ammette il prelievo, sempre da donatore vivente, di parte di fegato a scopo di trapianto. Una tematica cosi delicata ed in continuo divenire necessita di un'appropriata e attenta legislazione che si proponga di risolvere i quesiti sempre nuovi e incalzanti di ordine medico, politico-sociale, economico ed etico. • (l) S. Prmtera e coll., La do~ione eli orpni. Storia etica lege, Città Nuova, Roma 2004, p. 40 MC l dic•mbre 2005 pagina 37

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