Missioni Consolata - Dicembre 2005

La legislazione i!allana (l); Il silenzio-assenso ...... ~ ....... .u············· .~ .... UNA QUESTIONE DI VOLONTÀ In Italia, la legislazione in tema di trapianti parte dall'articolo 32 della Costituzione. Su una materia tanto delicata la normativa deve essere chiara. Anche per evitare che incomprensioni ed incertezze frenino la cultura della donazione e la cresdta della medidna dei trapianti. N ei paesi in cui la pratica dei trapianti ha raggiunto un notevole grado di sviluppo, si è percepita la necessità di una appropriata regolamentazione giuridica, che cerchi di dipanare Le molteplici questioni nodali che tale attività comporta e crea. Per quanto riguarda l'Italia, La legislaz.ione in materia ha conosciuto, ovviamente, una notevole evoluzione lungo un arco di tempo di circa mezzo secolo. l'articolo 32 della Costituzione afferma che «La Repubblica tutela La salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», ma allo scopo di rispettare la volontà del singolo, ha stabili· to che «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Partendo anche da questi presupposti nasce La Legislazione italiana in materia di trapianti. U prima Legge ad hoc (n.235 del 3 aprile 1957), Trapianti con l'uo di parti di cadavere, consentiva solamente riscontri diagnostici ed autopsie. Il prelievo da cadavere delle cornee e del bulbo oculare era consentito quando il soggetto aveva dato in vita l'autorizzazione, e poteva comunque effettuarsi solo dopo aver accertato la morte, trascorse 24 ore dal decesso. Il Dpr n.300 del20 gennaio 1961 (ed i successivi Dpr n.1156/1965 e n.78/1970) arricchi l'elenco delle parti prelevabili da cadavere, rendendo anche possibile il prelievo di ossa, muscoli, tendini e vasi sanguigni. Una Legge particolarmente innovativa fu quella delgiugno 1967 nella quale si estese la possibiliU di prelievo da vivente a scopo teraMC l dicembre 2005 pagina 36 peutico, limitando però tale possibilità al solo rene e sancendo rigidamente la gratuità dell'atto. La materia, a fronte anche deU'evotvere di una crescente sensibilità sociale, sempre più attenta alle esigenze della collettività, è stata riordinata con la leg_ge n.644 del1975. Tale legge ha aperto la strada al trapianto di quasi tutte Le parti del corpo, escludendo encefalo e gonadi, e rendendo ammissibile il prelievo «qualora l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto». Nonostante questa modifica, analog~mente a quanto aweniva in molti paesi europei, permaneva purtroppo un duplice criterio di accertamento della morte: il «criterio cardiaco» e quello «cerebrale», facendo sorgerespesso incomprensioni con i parenti del defunto e rendendo le opposizioni al prelievo molto frequenti. Per owiare a questi dilemmi, venne istituita una Commissione di tre medici, cioè un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurotogo, con il compito di accertare L'exitus secondo questi nuovi parametri . la successiva Legge n.198 del 1990 semplifica le indicazioni sul luogo del prelievo per agevolare il reperimento degli organi da destinare al trapianto terapeutico, Tali operazioni possono ora verificarsi presso Le strutture pubbliche ospedaliere anche senza preventiva autorizzazione, ferme restando Le Licenze del ministero della sanità. I medici autorizzati ad effettuare il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli della commissione elle accerta La morte. Le difficoltà e le questioni correlate aUa duplice definizione di accertamento della morte sono state invece superate con la legge n.578 del dicembre 1993. Viene ammessa un'unica definizione dì morte, quella cerebrale, che si identifica con la «cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo». ,

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