Liberi tutti concettualmente autonomi (ad esempio, il lavoro forzato, allorquando le modalità della costrizione siano tali da integrare gli elementi costitutivi del modello definitorio generale). Inoltre, stÙ piano degli strumenti normativi multilaterali, la necessità di una cooperazione giudiziaria di carattere «globale» ha costituito il fondamento della recente approvazione della Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo il 15 dicembre 2000 e completata dalla firma di due importanti Protocolli addizionali per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone e, in particolare, di donne e minori, sul presupposto che una lotta ef. ficace alle nuove forme di schiavitù richiede un approccio internazionale di tipo globale nei paesi di origine, transito e destinazione, in modo da rafforzare gli stru· menti di indagine e tutelare con efficacia le vittime, proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti. L'importanza prioritaria che i più recenti strumenti normativi internazionali assegnano alle pratiche della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché agli obiettivi dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali, è giustificata, del resto, proprio dal fatto che sfruttando le numerose differenze tra i regimi penali e beneficiando della sostanziale assenza di norme comuni, sia stÙ ver· sanre associativo, sia su quello della previsione delle fattispecie-fine, le organizzazioni criminali tendono ad interagi.re nell'ampliamento di un mercato illecito globale, che proprio in ambito europeo trova una delle sue manifestazioni più preoccupanti. Per quanto concerne l'Italia, richiamate le Convenzioni rese operative anche nel nostro paese sopra già ricordate, base normativa è l'art. 600 del codice penale («Riduzione o mantenimento in schiavitù>>), che nel testo introdotto con l'art. l della legge 11 agosto 2003, n. 228 («Misu re contro la tratta di persone»), cosl stabilisce: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante ]a promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chj ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui alJ?rimo comma sono commessi in danno di minore degJi anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o a1 Gne di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi». • NOTE: (l) VedJ Spagnolo, voce Schiavitù, In •.Enciclopedia del diritto•, Giuffrè Editore. (2) Cosl Basslounl, Enslavament, In •lntematlonal Crlmlnal Lawo, New York, 1998. MC l ottobre-nov•mbna 2005 pagina 110
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