Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2005

Vittime e carnefici LE INIZIATIVE EUROPEE La Convenzione europea del1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sancisce che nessuna persona può essere tenuta in condizioni di scruavitù o servitù, o può essere costretta a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dispone che la tratta degli esseri umani è proibita. Negli atti preparator~ si ricorda che la dispos~ione è stata introdotta propno per proteggere la digmta umana. Infine, il Programma Daphne della Commissione europea (Direzione giustizia e affari Interni) coordina le iniziative europee nella lotta al traffico di persone. Nel programma collaborano diverse espressioni della società ciVile europea, rra cui l'Orgami:zazione internazionale per lemigrazioni (Bruxelles, Parigi,Berlino, Vienna, Roma, Atene) e le associazioni Pag-Asa e Payoke (Belgio), Differenza donna,Associazione On the road e Ufficio pastorale migranti- Caritas Torino (Italia). li progetto è coordinato dal ComitéContre l'EsclavageModerne (Francia). n progetto, biennale, si prefigge di monitorare e diffondere i modelli e le proceaure di assistenza e protezione delle vittime della tratta nella prospettiva del loro inserimento nei paesi di accoglienza o della loro reintegrazione nei paesi d'origine. La nozione di tratta include lo sfruttamento economico e lo sfruttamento sessuale. Daphne si rivolge in particolare alle Ong attive io Europa in questo campo e alle associazioni che intervengoCHE COSA È LA TRATTA? La tratta di persone 'è definita .in modo chiaro e completo dall'articolo .3 del <<Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, r~riltìere e ceiinbattere l4 tratta delle p_ersone, soprattutto dg/{e d()nrte e·de:· bambinl inttggiunta a/la CMPenzione rontro Il crimine or$ranitzato transnazionale» r"), più breve· mente citato come «PROTOCOLLO 01 P <1\LEitMò»: a) La tratta de/Le _persone designa tl reclutamento, il tta.rp()rto, il trasferimento, l'alloggio a l'accogliet~za, mediante la minac· eta o l'uso della forza o di altrt: forme<di coerr;izione, il rapi· mento, la/rode_ il ~aggiro, l'abuso 4i autorità o di una situazione di V#lnerabilità, o attraverso L'offerta o acçettazlone d~· pag4111enti o vantaggi per ottenere il cO!JSenso di una persona che esercita un'autorità su un'altr-a, ai fini di sfruttamento. U> s/mt(amentocomprende, alméno, losfruttamento de!la P11J· stituzione altrui oaltreforme di sfruttamento sessuale, il lavo. ro oisetvi:ti fo~(Jt4 la schiavitùoptafichesimilialla schiavitù, la serpitù oil preliev.o di or-gani. b) Il consenso de !h vittimddella tratta delle persone allo s/rut· t4.mento, dì" cuiil comma (a) di questo artico/o, è irfìlevante, quando si ricorre auno dei mev:.i sopra enunci4ti (a) c) Ilrecluf4tnefllo, zJ trasporto, il traS/èri'mento, 1/ alloggio o l'accog}ient.a di tm miftore al/ini dello sfruttamento sono consùierati «trattà delle persone», anche se nott vi è rirorso ad ~Jlctmo mezzo e$JJostò nel comi?Ul (a) di questo attù:oto. d) Per «minore» si intende qualsiasipersona di età inferiore 4i 18annj, (*) «Protocol toprevent, suppress and pun:ish tr~clting inpersons,.especial.lywomen and children, supplementing theUnited States Conventions11gain$t Transn.ational Organi2eC1 Crime». J,.a versione integrale del protocollo è disponibile sul sito: http/l:www:od.çcp.orsfcrirue. MC l ottobre-novembre 2005 pagina 10 no presso le vittime della tratta, nonché alle autorità giudiziarie e alle forze dell 'ordine. COME FERMARE LA SCHIAVITÙ GLOBALE? Dall948 al2000, nonostante gli sforzi compiuti, il fenomeno, non solo non è diminuito, ma anzi è cresciuto, a causa del sempre maggiore coinvolgimento delle organizzazioni criminali, attratte dalla prospettiva di ingenti guadagni. Il carattere internazionale, oggi davvero ciobaie, del traffico di persone contribuisce ad ostacofare un'efficace repressione di questi reati. Insoddisfatta dell'inefficacia dei trattati pre-esistenti, l'Assemblea generale delle N azloniUni te decise nel1998 di incaricare un Comitato adhoc che elaborasse una convenzione contro il crimine organizzato transnazionale e degli strumenti addizionali più efficaci e stringenti relativi al traffico di donne e bambini ed a quello di migranti. Grazie ad una forte volontà politica internazionale la nuova Convenzione globale contro il crimine organizzato internazionale ha trovato un rapido consenso. Chiamata anche Convenzione di Palermo - dove è entrata io vigore il25 dicembre 2003 - ha ottenuto 117 stati firma· tari, di cui 85 l'hanno già ratificata. La ratifica italiana si trova attualmente io discussione presso il parlamento. n Proroco11o contro il traffico di persone della Convenzione di Palermo (vedi box) afferma la necessità di un approccio ampio e internazionale nei paesi di origine, transito e destinazione che includa misure di prevenzio· ne, di sanzione e soprattutto di protezione delle vittime con particolare attenzione ai diritti umani riconosciuti loro internazionalmente. n protocollo chiarisce cosa si intende per «tratta di _persone» nel nuovo secolo: il reclutamento, il trasporto, il rrasferimento, l'ospitare o l'accogliere individui, ricorrendo alla minaccia o all'uso della forza o ad altre forme di costrizione, al sequestro, alla frode, all'inganno, all'abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità o all'offerta di denaro per ottenere il consenso di una persona che abbia autorità su un'altra, con .fini di sfruttamento. Nello specifico, si proibiscono lo sfruttamento della prostituzione altrui o akre forme di speculazione sempre io campo sessuale, i lavori o servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe, l'asservimento e l'espianto di organi. Si specifica enfaticamente che il consenso prestato da una delle vittime per una delle attività menzionate non verrà considerato rilevante quando sia stato carpito con uno dei mezzi sopra indicati. I minori di 18 anni coinvolti nel traffico saranno sempre considerati come vittime. Nello specificare le forme essenziali di protezione del - le vittime U protocollo dispone che siano loro offerte informazioni sul procedimenti legali pertinenti, assistenza mirata a consentire che le loro opinioni e preoccupazioni siano esaminate durante le varie tappe giudiziali. Sono previste anche misure per il recupero fisico, psicologico e sociale, tra cui un alloggio adeguato,la consulenza legale sul propri diritti, l'assistenza medica, psicologica e materiale, opportunità d 'impiego, educative e di fonnazione e la possibilità di ricevere un indennizzo per i danni subiti. Nella valutazione concernente le misure applicabili nel caso concreto, si deve tener conto dell'età, del sesso e delle necessità speciali delle vittime, con particolare attenzione ai minori. •

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