·~-=-"•-c.,>.-··v . '·" •. ,,.,,.,"~ ,._.,,-,"'., .· •·•·•··· . -- '"-'""'" - .. NOVJTA donazioni. a favol4e delle ONLUS I l decreto legge sulla «competitività» (nella fattispecie l'art. 14), approvato il giorno 11-3-2005 dal Consiglio dei Ministri (con riferimento normativo = D.L. n. 35 del 14 marzo 2005 , pubblicato sulla G.U. n. 62), introduce importanti novità in materia fiscale nel settore dedicato al non-profit. È, infatti, aumentato in manie ra rilevante Ulimite per poter effettuare le donazioni agli enti non-profit . Vediamo in dettaglio di cosa tratta. La norma, oggetto di lunga trattativa parlamentare, è nota agli operatori del settore come la «PJù DAl, MENO VERSI», tratta in particolare delle erogazioni librali alle Onlus (sia iscritte alla Direzione Regionale sia di diritto, quali associazioni di volontariato, cooperative sociali) e alle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, iscritte nell'apposito registro dalla legge n. 383/2000. •Il comma l tratta dell 'incremento deUa deducibilità delle donazioni in denaro e/o in natura, erogate da persone fisiche o enti soggetti aU' IRES, fino al limite del l 0% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro annui. la nonna quindi estende di molto il limite massimo di deducibilità per le donazioni al non-profit: si passa infatti dall 'attuale tetto previsto di2.065,83 euro per le Onlus e 1.549,37 euro per le associazioni di promozione sociale, al nuovo limite di 70.000 EURO PER ANNO. Si ricorda e si sottolinea, con riferimento al donatore, che la somma donata può essere dedotta dal reddito e non detratta dall 'imposta relativa di riferimento (IRPEF per le persone fisiche, IRES per i soggetti in reddito d 'impresa). • n comma 2 è di particolare interesse per la vita quotidiana e per l'ordinaria gestione contabile degli enti non-profit potenziali destinatari di tali norme. Infatti le agevolazioni previste al comma l competono solo alle organizzazioni che con completezza e analiticità rappresentano tutte le operazioni contabili e non solo, che entro 4 mesi dalla chiusura dell 'esercizio redigano un documento di bilancio che rappresenti adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. È chiaro da una prima lettura, come i vari rendiconti d'esercizio compilati da molte organizzazioni di volontariato non sono più sufficienti per gli enti che volessero avvalersi di detta agevolazione; vi è quindi la necessità di dotarsi di una contabilità strutturata, che porti alla redazione di un dettagliato e trasparente bilancio d 'esercizio. • n comma 3 lascia inalterata la possibilità da parte dei titolari di reddito d 'impresa, di beneficiare anche alle erogazioni previste dall 'art . 100 del TUIR (DPR 917/86). Da ciò se ne deduce che per i titolari di reddito d 'impresa, e non per le persone fisiche , sembra che vi sia la possibilità di scegliere quindi tra due regimi di deducibilità, quello previsto dall'art . l 00 del TUIR (il precedente regime che resta in vigore) e quello previsto dal nuovo decreto legge di cui in oggetto. Del resto il comma 6 puntualizza che il beneficio fiscale di cui al comma l, non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazioni e deduzioni d 'imposta da altre disposizioni legislative. • [J comma 4 e il comma 5 trattano del sistema sanzionatorio connesso all'utilizzo di tali agevolazioni. Se l'erogazione liberale è stata dedotta indebitamente da parte del donatore (sia esso persona fisica oppure ente soggetto al reddito d 'impresa), il soggetto erogatore è punito con la sanzione di cui all'articolo l , comma 2 del D.Lgs. n.471/1997 , con la maggiorazione del 200 per cento rispetto a quanto indebitamente detratto. Ma se la responsabilità dell 'ingiusta deduzione è data dall'aspetto di mancato possesso o riscontrata carenza dei requisiti in capo all 'ente non-profit beneficiario della donazione, vi è solidarietà nell'indebita detrazione nei confronti dell 'erario. Infatti in questo caso, gli enti non-profit richiamati sopra e che hanno diritto a detta agevolazione, risultano solidali e corresponsabili (insieme con i propri amministratori, particolare di non poco conto) per l'indebita detrazione effettuata nei confronti dell'amministrazione fiscale. Guido Filipello, amministratore MC Onlus r--------------------------------------------------------, OTTOBRE 2005: «MISSIONI CONSOLATA» presenta un numero monografico sulle « NUOVE SCHIAVITÙ»: 20 milioni di uomini, donne, minori••• venduti e usati come merce, per lavoro, prostituzione, commercio di organi••• Storie di vittime e paesi di vecchi e nuovi negrieri••• Legislazione e «samaritani».•. contro la nuova traHa•.. UN NUMERO SCONVOLGENTE, DA LEGGERE, DISCUTERE, CONSERVARE. PRENOTAZIONI: • telefono: 011.4400400 (signol'e Angela e Va lly) • E-mail: l'ivista@missioniconsolataonlus.it L--------------------------------------------------------~
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