. 26 12 eo.,solata zione, voleste oggi volgere in ridicolo le deliberazioni dei nostri padri: siate deferente alle idee della grande maggioranza dei cittadini. Facciasi pure un plebiscito e la citta· dinanza unanime, non potrà certamente assecondarv~ nel vostro odio al santuario della Consolata. Per il . buon nome della nostra città, e pel decorci del Consiglio rispettiamo le credenze dei torinesi l ~ (vive approvazioni). Condizioni di-salute non gli consentono di continuare il su-o dire e perciò finisce, non senza ripetere' che intende si porti il massimo rispetto a quel voto dei nostri padri. Ohironi (assessore). - Fra la vivissima attenzione dei consiglieri, fa una stringente e dotta ~rgomentazione sulla portata giuridica ·della questione. Dice che sarà assai breve nelle sue considerazioni, che si limiteranno a determinare la posizione giuridica del Municipio in rispetto all'amministrazione del santuario della Consolata~pel pagamento del noto debito di cera, e a dimostrare che lo stanziamento della somma occorrente è stato a buon diritto collocato in bilancio fra le spese obbliga~rie, e vi si debba mantenere. Si è osservato a , confo~to dell'ordine 'del giorno contrario a tale stanziamento che non s'ha il titolo di obbligazione contro il Comune; e il consigliere Gherardini questa sua tesi difese considerando che all'esistenza di uria ra.gion di credito non dà vita la continuità della prestazione che vi si riferisca, mancando qui un possesso utile a determinare prescrizione acquisitiva; e che poi, come non vi è prescrizione pel dife,tto dell'estremo del possesso' idoneo, manca affatto la figura della convenzione che dia contro il Comune un titolo di credito. , Per suo conto, confortato in ciò anche da. 'recenti giudicati, crede che l'adempimento della obbligazione inducente l'obbligo di prestazioni p~riodiche, constituisca a favore di chi esige, la figura del possesso, e per via di questo, se continuàto pel tempo voluto dalla legge, il titolo di credito. Ce.rto a qnesta concin· sione non tutti i dottori, non tutte le sentenze arrivano: ma dove si consideri la ragione filosofico-giuridica del possesso, si dovrà pnr convenire che anche su! diritto di credito può valevolmente esplic·arsi, e determinare cosi' la prescrizione che ne è precipuo effetto. S'è poi detto in riguardo al contratto, che se pnr questo potè avere origine, perdette in seguito ogni virtù giuridica; con l'avvenuta soppressione delle corporazioni religiose sarebbe venuta meno una delle parti contraenti, l'Ordine degli Oblati ch'era il creditore. Ma anche qui il suo convincimento giuridico è b~n diverso. Il contratto non si formò fra il Comune e l'Ordine degli Oblati,, sibbene con l'Ordine degli Oblati in quanto e perchè aveva l'amministrazione del santuario: ora, soppresso qnell:Ordine, è pnr sem- ' pre rill!asta l'Amministrazione che regge il . santuario: col venir meno cioè della persona di nn amministr11-tore, non perciò s'estinse l'Amministrazione, il soggetto giuridico in relazione al quale è sorto il vincolo di diritto. E se vincolo giuridico esiste, la spesa as- ,snme il earattère di· obbligS:toria, nè ii Municipio può rifiatarsi di collocarla come tale nel ·bilancio. Senonchè pare a lui che non ·in quelle due ragioni sole il vincolo ~bbia, la consistenza giuridica sua, perchè saldamente esso riposa sulla efficacia del voto considerato in 'sè: voto fatto nel '35, imperando cioè la ragion comune composta in molta parte dal diritto canonico. Nè importa se, come obbiezione pregindiziale, s'è qui fatto cenno di una con- . traria sentenza del '906, e resà, gli pare, dalla Corte d'Appello di Brescia. Già, a parer suo; questo giudicato, cqe pnr venne. invocato a dimostrare la mancanza di vincolo contrattuale, si riferisce ad nn caso ben diverso da quello che ora.è discusso: vi era questione di nn Comune che per voto fa.tto avendo edificato una chiesa, provvedeva · direttamente a che fosse officiata, e poi •commesse questo inc_a.rico alla· Fabbri~eria: il. Comune infine smise, e s'intende che la Fabbriceria non avea interesse e ragion giuridica. propria per obbligarlo a continuare. Ma. la-sentenza si occupa anche del voto: e dichiara ch'esso non è prQduttivo di effetti nel futuro, e non può determinare vincolo vero. • l
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