Missioni Consolata - Dicembre 2018

A PPROFONDIMENTO L A LEGGE 40 DEL 2004 L a legge n. 40 del 19 febbraio 2004, deno- minata «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», nella sua prima versione, tra le altre cose dice che: • la fecondazione assistita è permessa solo in presenza di stato di infertilità documentato e certificato da un medico; • è vietata la fecondazione eterologa, cioè con ovociti e spermatozoi provenienti da donatori esterni alla coppia; è altresì vietata la feconda- zione post mortem; • possono ricorrere alle tecniche di feconda- zione assistita sia persone coniugate, che cop- pie di fatto, di sesso diverso, maggiorenni ed in età fertile. Non possono invece accedervi gli omosessuali, i single e le donne in età avan- zata; • la coppia può recedere dall’intenzione di ricor- rere alla fecondazione assistita finché l’ovulo non è stato fecondato, dopodiché non è più possibile un ripensamento; • è vietata la sperimentazione sugli embrioni, il congelamento a scopo di ricerca o di procrea- zione, la manipolazione e la selezione degli em- brioni; questi ultimi, nel numero massimo di tre, devono essere tutti impiantati in utero ed è vietato l’aborto selettivo delle gravidanze pluri- gemellari; • sono proibite le indagini pre-impianto: una donna portatrice di anomalie genetiche potrà sapere se avrà un bambino sano o malato sol- tanto dopo il trasferimento in utero; eventual- mente potrà ricorrere all’aborto terapeutico; • l’embrione che verrà trasferito in utero viene riconosciuto da subito come soggetto giuridico. N el corso degli anni, a seguito di interventi delle istituzioni e della Corte Costituzio- nale, la legge 40 ha subito alcune modifi- che. Nel 2008 l’allora ministro della Salute Livia Turco modificò le linee guida della legge, dando la pos- sibilità di accedere alla fecondazione assistita an- che agli uomini affetti da malattie trasmissibili come l’epatite o l’Hiv ed eliminò il divieto di dia- gnosi preimpianto. Nel 2009 la Consulta dichiarò incostituzionale l’obbligo di impianto contemporaneo di tre em- brioni. La legge obbligava ad impiantare tutti gli embrioni ottenuti con la fecondazione assistita, fino ad un massimo di tre, vietandone la crio conservazione, a meno della momentanea im- possibilità per gravi rischi per la salute della donna; in tal caso era obbligatorio procedere all’impianto, appena lo stato di salute della donna lo avesse consentito. Secondo la Corte, le disposizioni della legge 40 violano un principio costituzionale fondamentale, sancito dall’art. 3 della Carta, in base al quale la donna deve avere pari diritti rispetto all’embrione; inoltre, deve es- sere il medico a decidere se impiantare i tre em- brioni, oppure rimandare utilizzando la tecnica della crioconservazione, a tutela della salute della donna. Nel 2016 un’ulteriore modifica della legge 40 ha inserito nei Lea («Livelli essenziali di assistenza») anche le prestazioni sanitarie per la feconda- zione assistita e per la fecondazione eterologa. Le coppie, che accedono a tali tecniche, devono contribuire alle terapie con il pagamento di un ticket. T ra le principali indicazioni contenute nelle linee guida 2016 troviamo: • viene definita sterilità (infertilità) l’assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia ricono- sciuta, dopo 12-24 mesi di regolari rapporti ses- suali non protetti in coppia eterosessuale; • quando è stata posta la diagnosi di sterilità della coppia, il trattamento può essere, a se- conda dei casi: medico per ripristinare la ferti- lità, chirurgico con lo stesso scopo, accesso alle procedure di fecondazione assistita; • si deve tenere conto del fattore temporale, che condiziona i trattamenti terapeutici e che si basa su tre differenti aspetti: età della donna, probabilità di concepire, riserva ovarica. R.N.T 58 MC DICEMBRE 2018 Madre Terra

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