Missioni Consolata - Novembre 2016
NOVEMBRE 2016 MC 55 possibilità di ottenere un per- messo di soggiorno per motivi umanitari. Qualche storia per capire Per farsi un’idea, è utile leggere al- cune decisioni delle Commissioni territoriali e ordinanze dei tribu- nali ordinari nei casi di impugna- zione. Se ne trovano raccolte dal sito meltingpot.org . Solo per ci- tarne alcune: la Commissione ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina nigeriana di Lagos vittima di tratta a scopo di sfrutta- mento sessuale perché c’era un effettivo rischio di persecuzione per la donna, mentre il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso contro il diniego della Commissione pre- sentato da un cittadino pachi- stano, riconoscendolo come rifu- giato perché omosessuale e citta- dino di un paese dove l’omoses- sualità è reato. Ancora, il tribunale di Genova ha accordato la prote- zione sussidiaria a un cittadino del Gambia, perché il giovane è figlio di un oppositore torturato e ucciso in prigione e lui stesso era stato arrestato, riuscendo poi a fuggire dal carcere; il rientro in patria lo esporrebbe, secondo il giudice, al rischio di subire un danno grave. Un suo connazionale, un tecnico informatico arrestato per aver consultato un sito web vietato perché critico nei confronti del go- verno, si è visto invece riconoscere lo status di rifugiato dal Tribunale di Lecce. Infine, due cittadini del Bangladesh hanno ottenuto dal Tribunale di Trieste la protezione umanitaria: il giudice nella deci- sione ha tenuto conto di una serie di elementi, fra cui la situazione di «violenza indiscriminata nel paese d’origine, la giovane età e la pecu- liarità della vicenda». Aumentano dinieghi e ricorsi Ad agosto 2016 le venti Commis- sioni territoriali, più le sezioni, avevano respinto oltre il sessanta per cento delle richieste. I ricorsi, che danno diritto ai richiedenti asilo a restare sul territorio ita- liano in attesa delle sentenze, sono aumentati di altrettanto, in- tasando i tribunali ordinari a cui spetta l’esame. A detta del mini- stro della Giustizia Andrea Or- lando, i ricorsi accolti sono stati pochissimi ma altre fonti, secondo le quali le Commissioni territoriali giudicano in modo troppo superfi- ciale, parlano invece di un alto nu- mero di ricorsi accolti dai Tribu- nali proprio a riprova del cattivo operato delle Commissioni. Quel che è certo è che i tempi si allungano: ad agosto la durata media di un procedimento di primo grado era di 167 giorni ma, rispetto ai quindicimila ricorsi pre- sentati, le sentenze erano meno di mille. E qualcuno avanza anche dubbi sull’effettiva preparazione dei giudicanti sulle realtà di pro- venienza dei richiedenti asilo. Vie Di Fuga , l’osservatorio perma- nente sui rifugiati legato all’Ufficio Pastorale Migranti di Torino, ri- portava nel 2105 uno studio di Ecre - European Council on Refu- gees and Exiles in cui si discute- vano, fra l’altro, le fonti di infor- mazione sui paesi d’origine dei ri- chiedenti asilo utilizzate dai vari enti europei che valutano le do- mande. Per quanto riguarda l’Ita- lia, i risultati lasciano perplessi: le Commissioni territoriali rara- mente menzionano queste fonti, mentre i tribunali - che invece le indicano più spesso - citano anche siti come Viaggiaresicuri del mini- stero degli Esteri, che però è pen- sato per gli italiani, turisti o lavo- ratori, che devono intraprendere un viaggio all’estero e contiene informazioni di «dubbia perti- nenza con l’ambito della prote- zione internazionale». Chiara Giovetti assurdo che una persona rischi di avere un diniego perché non è riu- scita, magari a causa dell’emoti- vità, a spiegare bene quello che le è successo». «E no - risponde Da- vide a domanda diretta - non fac- ciamo da suggeritori. Anche in questo un ente gestore serio fa la differenza: aiuta i richiedenti asilo a capire che l’unica cosa che dav- vero conviene è dire la verità. Noi ascoltiamo le loro storie e li spro- niamo a spiegarci meglio le parti lacunose e non credibili. E non ci chiediamo se hanno o meno di- ritto a una forma di protezione: questo non spetta a noi deciderlo, ma alla Commissione territoriale». Anche perché stabilire «chi ha di- ritto e chi no» non è per niente semplice e richiede una valuta- zione attenta delle singole situa- zioni. Le equazioni «persona in fuga dalla guerra uguale rifugiato che può rimanere in Italia, per- sona che non viene da zone di guerra uguale migrante econo- mico che deve tornarsene al suo paese» sono semplicistiche. Vi sono infatti due tipi di protezione internazionale: la prima prevede il riconoscimento dello status di ri- fugiato a chi rischia di essere per- seguitato per motivi di razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, men- tre la seconda riconosce il diritto alla protezione cosiddetta sussi- diaria, di cui può beneficiare chi non rischia una persecuzione ma corre comunque il rischio effettivo di subire un grave danno se rien- tra nel proprio paese. Vi è poi la MC RUBRICHE
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1MjU=