Missioni Consolata - Giugno 2016
Libertà Religiosa nitivamente la legislazione del- l’epoca fascista dettando nuove norme sull’associazionismo reli- gioso nonché i principi fonda- mentali in materia di edilizia di culto; 2. in attesa di tale intervento, fa- vorire l’organizzazione delle co- munità musulmane secondo un modello duale già sperimen- tato con successo in altri paesi: da una parte, l’associazione di culto (allo stato attuale, una semplice associazione privata non riconosciuta) quale rappre- sentante degli interessi religiosi dei fedeli musulmani residenti in un determinato territorio; dall’altra, tutte le forme asso- ciative previste dall’ordina- mento italiano per l’esercizio delle attività non cultuali. In questo modo, attraverso un dialogo aperto e trasparente, le amministrazioni comunali ben potrebbero rapportarsi con le «associazioni religiose» in vista dell’assegnazione di aree o edifici legge lombarda. Ma l’azione dei giudici non è sufficiente. Le nuove misure approvate il 5 aprile scorso dal Consiglio regio- nale del Veneto si collocano, pur se con maggior prudenza, sulla stessa direttrice tracciata dal legi- slatore lombardo. Il luogo di culto come eccezione da definire e cir- coscrivere (anche spazialmente) più che come diritto fondamen- tale da regolare. Si evoca, ma a fini apparentemente descrittivi, evitando le conseguenze costitu- zionalmente illegittime, la distin- zione tra chiesa cattolica, confes- sioni con intesa e confessioni senza intesa; si evoca il referen- dum e si introduce la possibilità di richiedere l’utilizzo della lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse co- mune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto. Una norma che esorbita dalle compe- tenze in materia urbanistica pro- prie del legislatore regionale e potenzialmente suscettibile di es- sere discrezionalmente strumen- talizzata dai comuni, in occasione della stipula - e dell’esecuzione - delle convenzioni, contro l’aper- tura dei luoghi di culto delle co- munità composte per la maggior parte da stranieri. L’ostilità nei confronti dei luoghi di culto musulmani trascura la realtà (essi esistono già e vanno, piuttosto, ben regolati); offende la Costituzione; produce esclu- sione e insicurezza e, non da ul- timo, contribuisce a erodere la comprensione del diritto di li- bertà religiosa che rischia di es- sere meno tutelato, per tutti. Alessandro Ferrari * * Alessandro Ferrari insegna diritto eccle- siastico e diritto canonico presso l’Univer- sità degli Studi dell’Insubria (Como-Va- rese). Autore di numerose pubblicazioni è membro del Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano istituito presso il ministero dell’Interno. Note: 1- Per approfondire il tema delle intese e della legge generale sulla libertà reli- giosa in Italia, si vedano gli articoli di que- sta rubrica in Mc 1-2/2015 (pp. 78-82), 3/2015 (pp. 66-69), 4/2015 (pp. 72-75) e 5/2015 (pp. 69-72). per il culto, anche con l’accompa- gnamento di specifiche conven- zioni in cui fissare rispettivi oneri, obblighi e contributi pubblici di sostegno. Leggi ostili generano esclusione e insicurezza Purtroppo, il percorso più seguito è più spesso un altro: quello del- l’interdizione e della chiusura. Ne è stato un recente esempio la legge regionale lombarda n. 62 del 27 gennaio 2015. In base a questa normativa l’apertura di un luogo di culto da parte dei gruppi religiosi privi di intesa (leggi: i musulmani) finiva per essere con- dizionata da controlli e oneri par- ticolarmente pesanti e total- mente discrezionali. Si evocava poi il ricorso a invasive misure di sorveglianza che esorbitavano dalle competenze regionali. Il 24 marzo scorso è stata resa nota la sentenza della Corte costi- tuzionale che ha dichiarato inco- stituzionali parti importanti della wikimedia common com Roberto Pasini/Flickr.com # Mazara del Vallo (Trapani), «moschea» Ettakwa. | Ravenna, aprile 2011, manife- stazione pro moschea.
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