Missioni Consolata - Giugno 2016

GIUGNO 2016 MC 71 # Da qui in senso orario : Moschea della Mi- sericordia, Catania. | Dettaglio della grande moschea di Roma. È considerata la più grande dell’Occidente. | La sala interna principale della moschea di Roma. | La moschea di Roma dall’esterno. Luca Nebuloni/Flickr.com Paolo Riela/Flickr.com wikimedia.common.com lacuna del diritto e l’indisponibi- lità politica producono da troppo tempo un circolo vizioso che deve essere interrotto. Nei confronti dei gruppi religiosi ancora privi di intesa con lo stato italiano, in- fatti, il nostro paese non dispone di una legge generale sulla libertà religiosa e si serve ancora della legislazione sui «culti ammessi» del 1929-1930. Questa normativa lascia grandi spazi alla discrezio- nalità politica, e le comunità mu- sulmane, per loro ignoranza o sfi- ducia, o per rifiuti e ostilità subiti, non sono ancora riuscite a otte- nere il riconoscimento quali «enti di culto». L’unico ente musul- mano capace di ottenere tale ri- conoscimento è stata la Moschea di Roma nel lontano 1974. La data è importante: si era in piena crisi petrolifera ed era obiettivo della politica estera dei tempi avere buoni rapporti con il mondo arabo incarnato, appunto, da una moschea che non rappre- sentava tanto i «musulmani ita- liani», quanto gli stati a maggio- ranza musulmana. Nel suo consi- glio di amministrazione siedono, infatti, gli ambasciatori dei «paesi musulmani» accreditati presso la Repubblica e la Santa Sede. Per gli altri gruppi, fino a ora, la via di questo riconoscimento è stata interdetta. Come pure è stata interdetta (molto discutibil- mente) dal Consiglio di Stato la possibilità di ottenere una perso- nalità giuridica di diritto privato ricorrendo al codice civile: per il giudice amministrativo, infatti, quando la finalità religiosa è pre- valente l’unica via per il riconosci- mento della personalità giuridica è quella prevista dalla legislazione del 1929-1930. Ma così si torna al punto di par- tenza. I musulmani sono stati in- dotti allora a optare per il mimeti- smo, organizzandosi attraverso as- sociazioni no profit, onlus, associa- zioni di promozione sociale. Tutte forme idonee per l’esercizio di molte delle attività non cultuali delle comunità religiose, ma inido- nee per lo svolgimento delle atti- vità con fine di religione e di culto. Per questo le comunità vengono poi a scontrarsi con i dinieghi co- munali - e regionali - nel momento in cui vogliano, attraverso dette associazioni, aprire e gestire un luogo di culto. Due percorsi da intraprendere È evidente che i percorsi per su- perare questa impasse sono fon- damentalmente due: 1. varare una nuova legge sulla li- bertà religiosa che superi defi- • Islam in Italia | Leggi antimoschee • MC RUBRICHE

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