Missioni Consolata - Giugno 2016
3. la tendenza a considerare come interlocutori soltanto le comunità religiose istituzional- mente organizzate e numerose, riservando minore attenzione ai gruppi più fluidi (non solo i mu- sulmani, ma anche, ad esem- pio, gli evangelici), meno nume- rosi e, di fatto, più distanti dal «sentire» della maggioranza. Da queste tre tendenze, alcune regioni (l’Abruzzo e, soprattutto, per ben due volte, la Lombardia) hanno fatto derivare l’esclusione delle confessioni religiose prive di Intesa con lo stato 1 dai contributi pubblici per l’edilizia di culto (Abruzzo), o dalle ordinarie pro- cedure per l’assegnazione degli spazi, sostituite da altre più one- rose (Lombardia). La Corte costituzionale ha reagito contro questa tendenza dichia- rando incostituzionali le leggi in materia edilizia della regione Abruzzo (1993) e Lombardia (2002 e 2016). Tali leggi non rico- noscevano che il diritto a disporre di un luogo di culto discende di- rettamente dall’art. 19 della Co- stituzione e, dunque, costituisce un elemento essenziale del diritto di libertà religiosa indipendente- mente dalla stipulazione di un’In- tesa con lo stato. Nonostante il loro peso, gli inter- venti della Corte costituzionale tuttavia non sembrano diventati un patrimonio comune dei legi- slatori regionali e delle ammini- strazioni comunali che si trovano a governare collettività multicul- turali e religiosamente differen- ziate. ritto, mostrando non indiffe- renza, ma adoperandosi per ren- derne concrete le possibilità di esercizio. In altre parole, l’aper- tura dei luoghi di culto è espres- sione non solo dello specifico di- ritto di libertà religiosa, ma, più in generale, del carattere laico (plu- ralista e non indifferente) della Repubblica italiana chiamata a valorizzare e integrare, su un piano di uguale libertà, tutte le formazioni sociali, anche quelle religiosamente connotate. Le regioni fanno il bello e il cattivo tempo Lo stato è intervenuto in materia facendo rientrare gli edifici di culto tra le opere di urbanizza- zione secondaria, e dunque tra gli spazi pubblici di interesse co- mune. Le municipalità dovranno quindi pianificare i propri territori prevedendo la presenza di luoghi di culto, e disponendo per essi anche la possibilità di appositi fi- nanziamenti pubblici. Fissata questa regola essenziale, lo stato centrale non ha emanato alcuna disciplina organica di set- tore, lasciando l’attuazione del dettato costituzionale ai diversi legislatori regionali. Ed è qui che si sono incontrate le prime diffi- coltà. Infatti le varie leggi regio- nali in materia di edilizia di culto, in alcuni casi hanno portato a un’esplicita discriminazione con- traria alla costituzione. Larga parte della legislazione regionale in materia mostra in particolare tre caratteristiche: 1. la grande discrezionalità la- sciata alle pubbliche ammini- strazioni nella valutazione delle istanze avanzate dai diversi gruppi religiosi; 2. la ricorrente differenza di trat- tamento riservato alla chiesa cattolica rispetto agli altri gruppi; La «questione musulmana» All’interno di questo quadro, la «questione musulmana» ha costi- tuito la cartina di tornasole per verificare la capacità del ceto po- litico-istituzionale italiano di dare corpo alla libertà religiosa e alla laicità dello stato. L’islam, infatti, porta con sé tutti gli ingredienti capaci di mettere in crisi una ge- stione statica degli spazi pubblici. Non solo i musulmani ben si pre- stano a rappresentare lo stereo- tipo dell’incolmabile alterità, ma essi sono pure frammentati, privi di rappresentanza unitaria, etni- camente e culturalmente diffe- renziati, diversificati anche per scuole e tradizioni religiose, non- ché per i legami con i paesi di provenienza che perdurano, spesso con scorno delle nuove generazioni, anche molti anni dopo l’insediamento in Italia. L’11 settembre e le altre tragiche date che ne sono seguite, fino agli ultimi attentati di Bruxelles, hanno favorito l’inquadramento dei musulmani sub specie securi- tatis , incentivando paure e logi- che differenzialiste - ispirate al- l’eccezionalismo - anche nel godi- mento del diritto di libertà reli- giosa e di culto. Di fatto, il legit- timo godimento di luoghi di culto per i musulmani è divenuto, oggi, assai problematico. Si spiegano così le 800 «sale di preghiera» allestite in luoghi ina- datti e disagiati, e le pochissime «moschee» presenti nel nostro paese. Un circolo vizioso da rompere Peraltro, ad aggravare la situa- zione concorre la circostanza che nessuno dei loro luoghi di culto è formalmente classificato e, dun- que, trattato come tale. Qualche Libertà Religiosa wikimedia common com
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