Missioni Consolata - Giugno 2015

68 MC GIUGNO 2015 gno Unito, la percentuale degli an- ziani che hanno subito abusi va dal 3% al 10%. Secondo il National El- der Abuse Incidence Study (Neias) condotto in Usa tra il 1986 e il 1996, l’incremento dei casi di pre- varicazione riferiti dai servizi statali è stato del 150%, ma si stima che i casi occulti siano cinque volte quelli denunciati. Le violenze pos- sono essere sia fisiche che psicolo- giche, ma possono anche prendere la forma di sfruttamento econo- mico, abbandono, disattenzione (denutrizione, disidratazione, scarsa igiene, indumenti indeco- rosi). Purtroppo molti casi non vengono alla luce perché spesso le vittime hanno un rapporto di di- pendenza con l’abusatore, per cui esse temono, denunciandolo, di lute, dell’Organizzazione mondiale della sanità, presentato durante la seconda «Assemblea mondiale sull’invecchiamento», tenutasi a Madrid. Tale rapporto, basato su studi condotti a livello globale nei venti anni precedenti, rivelò che gli abusi contro gli anziani sono estre- mamente diffusi, ma che di solito non vengono denunciati e che comportano pesanti costi finan- ziari e umani. I pochi studi demo- grafici su cui è basato il rapporto indicano che il 4-6% della popola- zione anziana mondiale subisce abusi all’interno della propria abi- tazione e che nei 2/3 dei casi gli abusatori sono membri della fami- glia, in particolare coniugi o figli. Secondo altri studi sugli anziani condotti in Australia, Canada e Re- subire ulteriori vessazioni. A volte gli abusati sono anziani con turbe cognitive o psichiatriche, incapaci di descrivere la condizione in cui si trovano. È chiaro che i casi di vio- lenza di cui si è a conoscenza sono solo la punta di un iceberg e che i valori in nostro possesso sono am- piamente sottostimati. Recentemente, in Italia sono ve- nuti alla luce casi di maltratta- mento di anziani in alcuni istituti di ricovero, che spesso hanno portato all’arresto di operatori socio-sani- tari, di infermieri, talvolta di me- dici. Tuttavia è altrettanto difficile conoscere l’incidenza del maltrat- tamento degli anziani in queste strutture, sia per la reticenza dei loro gestori, sia per il silenzio degli anziani ricoverati, che temono ri- Madre Terra CODICE PENALE ITALIANO Art. 570: Violazione degli obblighi di assistenza familiare. «Chiunque, abbandonando il domicilio, o comunque ser- bando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale o alla qualità di co- niuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: - malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; - fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al co- niuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa». Art. 571: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. «Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigi- lanza, custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni». Art. 572: Maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli. «Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua auto- rità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una profes- sione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cin- que anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni. Se ne deriva una le- sione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni». Art. 575: Omicidio. «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno». (...) Art. 577: Altre circostanze aggravanti. «Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dal- l’art. 575 è commesso: 1) contro l’ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei nu- meri 1 e 4 dell’art. 61. La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta». Art. 582: Lesione personale. «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è pu- nito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna della circostanze aggravanti preve- dute negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indi- cate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’art. 577, il de- litto è punibile a querela della persona offesa». Art. 591: Abbandono di persone minori o incapaci. «Chiunque abbandona una persona minore di anni quat- tordici ovvero una persona incapace, per una malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona al- l’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal co- niuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato». Art. 643: Circonvenzione di persone incapaci. «Chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abu- sando dei bisogni, delle passioni, o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di in- fermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che comporti qualsiasi effetto giuridico per lei dannoso, è pu- nito con la reclusione... e con la multa...».

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