Missioni Consolata - Maggio 2015

MAGGIO 2015 MC 71 L’imprescindibile concetto di laicità della Stato Non è possibile che una legge ri- guardante questa materia pre- scinda dal principio della laicità dello Stato, cioè dal fatto che esso non si identifica, né ha una posizione di favore, nei confronti di alcuna religione. Lo stato è neutrale nei confronti della reli- gione, e proprio per questo può e deve assicurare agli individui e ai gruppi la libertà di professare il proprio credo (o di non cre- dere) e garantire che non subi- scano per questo motivo alcuna discriminazione. La Corte costituzionale, con una sentenza molto importante (n. 203 del 12 aprile 1989), ha chia- rito la portata e il significato della laicità secondo l’ordina- mento italiano. Proprio riferen- dosi al nuovo Concordato del 1984, essa ha sostenuto che lai- cità non significa indifferenza dello stato dinanzi alle religioni. Al contrario, costituisce la garan- zia che esso, in un regime di plu- delle diverse fedi religiose, an- dando oltre il semplice principio della tolleranza. E questa è l’ar- chitrave di una effettiva garanzia della libertà religiosa. Ma, e que- sto è altrettanto importante, la stessa sentenza riconosce che la pari dignità di tutte le confes- sioni convive, per ragioni stori- che e culturali che l’ordinamento costituzionale permette di rico- noscere, con uno speciale regime a vantaggio del cattolicesimo. È una situazione presente anche in altri paesi europei. A una disci- plina di natura generale della re- ligione si affianca una disciplina speciale. Per un verso, insomma, si fanno leggi valide per tutte le religioni, per un altro si ammette un re- gime bilaterale che regola, sulla base del concordato, la condi- zione giuridica del cattolicesimo. La laicità dello stato italiano, dunque, ha un carattere inter- medio rispetto ai modelli statu- nitense e francese. Si tratta di una «laicità aperta», in base alla quale viene garantita la separa- zione dello stato dalle chiese, ma non dalla religione. Viene ricono- sciuta la libertà religiosa e l’egua- glianza di tutte le confessioni re- ligiose ma anche il «patrimonio storico» del cattolicesimo. Lo stato non fa propri i principi ap- partenenti alla sfera religiosa, rendendoli obbligatori e vinco- lanti per i suoi cittadini, ma con- temporaneamente garantisce # Pagina precedente : «La libertà è fragile». # In questa pagina : immagini storiche illu- strano i patti Lateranensi del 1929, l’as- semblea del Concilio Vaticano II e il Con- cordato del 1984. Sopra : l’incipit della Carta costituzionale italiana. # Pagina seguente in senso orario : fedeli sikh a Roma; un manifesto leghista di al- cuni anni fa unisce immagini di esplo- sioni ai simboli di New York e Parigi, al volto di Bin Laden, all’immagine del Ca- stello del Buonconsiglio di Trento e allo slogan «No moschee in trentino»; la chiesa ortodossa di San Remo; la sina- goga di via Farini a Firenze. ralismo confessionale e cultu- rale, intervenga a salvaguardare la libertà di religione di tutti. Ma la parte forse più significativa della sentenza sta nel riconosci- mento che il nuovo Concordato realizza pienamente la laicità prevista dalla Costituzione. In- fatti il dibattutissimo articolo 7, che attribuisce alla Chiesa catto- lica una condizione del tutto par- ticolare, definita appunto da un concordato, appartiene alle di- sposizioni che danno sostanza al principio della laicità dello Stato. Insomma, è importante rilevare che la laicità definita dalla Costi- tuzione italiana non stabilisce la separazione rigida tra lo stato e le religioni come fanno, sia pure con modalità molto diverse tra loro, quella degli Stati Uniti d’A- merica e della Francia. Per lo stato italiano la secolarizzazione crescente della società non ri- duce l’incidenza della religione o l’esigenza di religiosità delle per- sone. Il principio di laicità, inol- tre, riconosce l’eguale dignità Andrea/Flickr.com

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