Missioni Consolata - Gennaio/Febbraio 2015

GENNAIO-FEBBRAIO 2015 MC 81 I n Italia la libertà religiosa è sancita nell’articolo 8 della Costituzione, dove si afferma che «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano». Tale norma costituisce parte del «princi- pio di laicità» dello stato italiano che si ricava dalla lettura combinata di nu- merose disposizioni della Costituzione, come ha precisato la Corte costituzio- nale nel 1989 e, in particolare, dell’articolo 7 che stabilisce la separazione tra ordine religioso e ordine temporale. Sempre l’articolo 8 stabilisce che i rapporti delle confessioni religiose con lo stato «sono regolati per legge sulla base di intese stipulate con le relative rap- presentanze». La tavola valdese è stata la prima confessione non cattolica a stipulare un’in- tesa con lo stato italiano, nel 1984, subito dopo la revisione del Concordato la- teranense del 1929 avvenuta quell’anno. Da quel momento si è avviata una grande trasformazione nei rapporti dello stato italiano con la chiesa catto- lica e con le altre confessioni religiose, definita in una serie di leggi. Le richieste di intesa devono seguire una procedura precisa. Dapprima ven- gono sottoposte al parere della Direzione generale affari dei culti, presso il ministero degli interni. Quindi il governo avvia le trattative con le rappresen- tanze delle confessioni religiose in vista della stipula dell’intesa. Esse sono affidate al sottosegretario-segretario del Consiglio dei ministri. Le trattative sono avviate solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di stato. Il sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose affin- ché predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle confes- sioni religiose richiedenti. Su tale bozza di intesa esprime il proprio prelimi- nare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa. Dopo la con- clusione delle trattative, le intese, siglate dal sottosegretario e dal rappre- sentante della confessione religiosa, sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del presidente del Consiglio. Dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al parlamento per la loro ap- provazione con legge. Oltre a quella con la tavola valdese, sono state approvate, con legge ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, le intese con: le Assemblee di Dio in Italia (Adi), l’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, l’Unione delle Comu- nità Ebraiche in Italia (Ucei), l’Unione Cristiana Evengelica Battista, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi), la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per L’Europa meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l’Unione Buddista ita- liana (Ubi), l’Unione Induista Italiana. L’intesa con la Congregazione cri- stiana dei testimoni di Geova, siglata nel 2007, non è stata invece ancora ap- provata con legge. P.B. LIBERTÀ RELIGIOSA E INTESE specialissimo” sarebbe seguito da un “diritto speciale” che do- vrebbe essere rappresentato dalla legge generale sulla libertà religiosa, in sostituzione della le- gislazione fascista, e che al mo- mento è molto ridotto. Da ultimo vi sarebbe il “diritto comune”». Quali problemi creerebbe que- sto sistema? «Produrrebbe delle vittime: le confessioni non riconosciute, la- sciate sole alla base della pira- mide e alla mercé della discrezio- nalità delle autorità statali». Lei non è d’accordo con tale cri- tica. Perché? «In realtà, fermo restando il dia- logo che in ogni momento può es- sere attivato con tutte le confes- sioni religiose, l’avvicinamento delle confessioni diverse dalla cat- tolica al regime concordatario rappresenta il superamento degli effetti negativi della “uguale li- bertà e non completa ugua- glianza” che erano ancora insiti nel primo regime concordatario e che, prima della revisione del 1984, la stessa Corte costituzio- nale faceva fatica a rimodulare. È vero, quindi, che le tutele sono aumentate per tutti, e non vice-

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