Missioni Consolata - Gennaio/Febbraio 2015

78 MC GENNAIO-FEBBRAIO 2015 Iniziamo con l’intervi- sta a Stefano Ceccanti, ex senatore del Pd che si è occupato in senato di libertà religiosa, una piccola serie di dialo- ghi con politici italiani di diverso orienta- mento. Diritto sancito dalla Costituzione, la libertà di culto, a livello legi- slativo, deve ancora trovare compimento. Alcune intese tra lo stato italiano e confes- sioni religiose am- pliano il panorama, in attesa di una legge ge- nerale sul tema. RIFLESSIONI E FATTI SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO - 25 Testo di Paolo Bertezzolo LibertàReligiosa ITALIA: INTESE TRA FEDI E STATO «N onostante sia ne- cessario per l’Italia arrivare a una legge generale sulla libertà religiosa che sia pie- namente inserita nella Costitu- zione repubblicana, oggi pur- troppo ne abbiamo ancora una - ampiamente amputata dalla Corte costituzionale - del ‘29, quella sui culti ammessi». Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Stefano Ceccanti è docente di Diritto co- stituzionale italiano e comparato e di Diritto parlamentare presso l’Università La Sapienza di Roma. È stato senatore del Pd nella XVI legislatura (2008-2013). È autore di numerose pubblicazioni su ri- viste italiane e internazionali. Lo incontriamo per approfondire la questione della libertà reli- giosa nel nostro paese, non da un punto di vista «filosofico» o «teologico», ma da quello giuri- dico: il diritto dell’individuo di avere una fede religiosa e di pra- ticarla, o di non averne nessuna. La nostra conversazione si avvia subito dal nodo fondamentale: la difficoltà di arrivare a una legge generale che finalmente sostitui- sca quella del ‘29. La legge sui culti ammessi era stata emanata dopo i Patti lateranensi tra la chiesa e lo stato italiano. Essi ri- conoscevano il cattolicesimo come religione dello stato, po- nendolo in una condizione supe- riore agli altri culti religiosi «am- messi». La Costituzione repubbli- cana eliminò questa sperequa- zione, affermando la piena egua- glianza tra i culti e fornendo am- pie garanzie per la libertà reli- giosa di tutti. Tuttavia, fino alla seconda metà degli anni Cin- quanta, la libera esplicazione dei culti non cattolici, in particolare protestanti, fu molto limitata, con un’applicazione della legisla- zione in materia sostanzialmente simile a quella del periodo fasci- sta. I principi costituzionali, in- somma, erano come «conge- lati». La svolta si ebbe a partire dal 1956, quando entrò in fun- zione la Corte costituzionale che intervenne ripetutamente, abro- gando le norme in contrasto con la Carta fondamentale. Allo stesso tempo, col Concilio Vaticano II, la chiesa cattolica inaugurò una stagione di grande rinnovamento, anche in questo campo. La dichiarazione Dignita- tis Humanae , il decreto Unitatis Palazzo Chigi/Flickr.com

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