Missioni Consolata - Aprile 2014
Libertà Religiosa religiose di una persona. In Italia non è stato facile rag- giungere questo risultato. Molti hanno pagato prezzi elevati per- ché tale diritto fosse ricono- sciuto. Ricordiamo il caso degli obiettori di coscienza al servizio militare, esploso negli anni ‘70, costretti in carcere perché non volevano indossare la divisa. La loro scelta ha reso possibile la le- galizzazione di quella forma di obiezione di coscienza. In se- guito, come noto, in Italia ne sono state riconosciute altre: ad esempio l’obiezione dei medici alla legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza. Per quanto riguarda la riforma di Obama, alla fine di giugno 2012, la Corte suprema americana l’ha dichiarata costituzionale, in par- ticolare dove prevede l’obbligo per tutti i cittadini di dotarsi di un’assicurazione sanitaria. Ri- tuzione, le parti interessate pos- sono ricorrere a un tribunale laico. Perché in questi casi è considerata legittima l’«inge- renza» dello stato e la restri- zione della libertà religiosa? La bussola dei diritti costituzionali La risposta è chiara: la restri- zione del diritto alla libertà reli- giosa è possibile quando questa eviti la violazione di altri diritti costituzionali. Sono le norme costituzionali, dunque - naturalmente delle co- stituzioni democratiche che ri- conoscono e proteggono tutti i diritti civili e di libertà -, che debbono prevalere, perché ga- rantiscono a tutti i cittadini pari diritti e pari libertà. Questo deve valere anche quando si invoca uno «spazio pubblico» in cui esprimere la propria fede reli- giosa. Tale spazio dev’essere re- golato dalle norme costituzio- nali che valgono per tutti. È que- sto, propriamente, che caratte- rizza lo stato laico e non confes- sionale. E dell’obiezione di coscienza Se dalle istituzioni e dalle comu- nità si passa a considerare la persona, per difenderla dall’in- gerenza dello stato nelle sue convinzioni religiose e nella sua coscienza, rimane fondamentale il diritto all’obiezione di co- scienza. Ha costituito un grande progresso civile il suo ingresso da qualche decennio tra le leggi degli stati. Uno stato laico deve sempre prevederla quando sono in gioco norme che possono con- trastare le convinzioni morali e mane però aperta la questione che contrappone il presidente e le istituzioni religiose. Obama ha fatto un passo indietro, cer- cando un accordo: «Le organiz- zazioni religiose non dovranno pagare per questi servizi o prov- vedervi direttamente», ha affer- mato ancora nel febbraio del 2012, precisando che le istitu- zioni affiliate a organizzazioni re- ligiose non avrebbero più avuto l’obbligo di coprire la spesa sani- taria dei dipendenti per gli anti- concezionali. Questo non ha im- pedito che le arcidiocesi di New York e Washington, insieme a una quarantina di altre istitu- zioni e gruppi cattolici, avvias- sero alcuni mesi dopo una causa contro la riforma, sostenendo che «i progressi nella modifica della norma non erano stati in- coraggianti». Paolo Bertezzolo # Sopra : prima della legge del 1972, gli obiettori di coscienza venivano incarcerati. # Sotto : il tema dell’obiezione di coscienza è ancora oggi motivo di forti polemiche. Ad esempio per quanto riguarda il diritto di obiezione dei medici a praticare aborti. © giornalettismo com © comune cinisello-balsamo mi it
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