Missioni Consolata - Dicembre 2013

DICEMBRE 2013 MC 73 MC RUBRICHE RIBADIRE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA... Questa causa riveste un inte- resse particolare per il tema della libertà religiosa nel nostro continente, perché la Corte eu- ropea dei diritti umani deve con- frontare il caso specifico dell’av- vocato napoletano con i principi fondamentali espressi nell’arti- colo 9 della Convenzione: la li- bertà religiosa riguarda prima di tutto il «foro interiore» delle per- sone, ma implica egualmente il diritto di manifestare la propria religione sia in modo collettivo, in pubblico e assieme a chi con- divide la stessa fede, sia indivi- dualmente e in privato. La Corte sottolinea quindi che la libertà religiosa non è una questione solo «interiore», soggettiva e in- dividuale. Essa non è un fatto «privato», come un certo «laici- smo» di carattere «radicale» pretende. Ha invece anche di- mensione e rilievo pubblici. E solo tutelando entrambe queste dimensioni si può parlare di li- bertà religiosa. La Corte, da un lato, sostiene, in base a queste valutazioni, che l’avvocato di Napoli aveva tutto il diritto di partecipare alle feste della sua religione. l’aver fissato l’udienza nel giorno di una festa ebraica gli ha impe- dito di partecipare all’udienza at- tentando al suo diritto di manife- stare liberamente la propria reli- gione. La legge del 1989, se- condo lui, l’autorizzava ad as- sentarsi dal lavoro in occasione di feste ebraiche, per poter eser- citare il proprio culto. Il governo italiano, contro cui l’appello alla Cedu è rivolto, na- turalmente è di parere contrario. E sostiene che il diritto invocato dall’avvocato di Napoli non rive- ste carattere assoluto. Infatti la stessa legge che regola i rap- porti dello stato con l’Unione delle comunità ebraiche prevede espressamente che le esigenze legate a servizi essenziali dello stato prevalgano sul diritto del- l’individuo a esercitare libera- mente il proprio culto. E l’ammi- nistrazione della giustizia costi- tuisce certamente un servizio essenziale. Inoltre l’avvocato avrebbe potuto farsi sostituire per quella particolare giornata da un collega, e non l’ha fatto. Egli dunque ha rinunciato a con- ciliare gli obblighi religiosi legati al suo culto con le esigenze della buona amministrazione della giustizia. ...PUNTUALIZZANDONE I LIMITI Dall’altro lato, la stessa Corte afferma che tale diritto non è as- soluto. L’articolo 9, infatti non protegge qualsiasi atto ispirato a una religione. E per chiarirlo ri- corda altri due casi emblematici, su cui si era espressa in prece- denza. Il primo riguardava un agente di servizio pubblico, Tuomo Konttinen, Finlandese, li- cenziato perché non aveva ri- spettato i suoi orari di lavoro per la ragione che la Chiesa avventi- sta del settimo giorno, a cui egli apparteneva, vieta ai suoi fedeli di lavorare il venerdì dopo il tra- monto del sole. Il secondo si ri- feriva a un militare turco di nome Kalac collocato d’ufficio in pensione per motivi disciplinari, perché manifestava idee integra- liste. In questi casi la Corte © fsa.adventist.fi # Pagine 71 e 72 : immagini della sinagoga di Napoli. # Qui a sinistra : un’assemblea della Chiesa Avventista del settimo giorno in Finlandia. # Sotto : il logo della Chiesa Avventista del settimo giorno. # Pagina seguente : la Sultanahmet camii, la Moschea Blu di Istambul.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1MjU=