Missioni Consolata - Dicembre 2013
72 MC DICEMBRE 2013 del 1989 che regola i rapporti tra lo stato italiano e l’Unione delle comunità ebraiche. Ma il giudice non tiene conto della richiesta, e fissa l’udienza per il 13 ottobre. Anche il Gip titolare della causa, cui l’avvocato napoletano si ri- volge immediatamente, respinge la sua richiesta di rinviare la nuova udienza. L’interessato, al- lora, sporge querela contro en- trambi i giudici. DIRITTI O«RAGIONI PERSONALI»? Arriva frattanto l’udienza del 13 ottobre e l’avvocato non si pre- senta. Il Gip lo dichiara assente per «ragioni personali» e, rac- colto il parere delle parti, rigetta la sua richiesta di rinvio perché ropa di una comune coscienza civile, quindi anche riguardo alla libertà di religione. TRA YOM KIPPUR E LAVORO Analizzando le sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo ci tro- viamo di fronte a casi emblema- tici che mostrano, spesso, quanto sia difficile trovare l’equi- librio giusto tra diversi diritti: ad esempio il diritto di culto di un avvocato e il diritto di altre per- sone alla durata ragionevole di un processo. È il caso della sentenza emessa dalla Corte il 3 aprile 2012 che vedeva l’avvocato napoletano di religione ebraica Francesco Sessa in contrapposizione al go- verno italiano per la presunta violazione del suo diritto di culto. Il 7 giugno 2005 l’avvocato Sessa si presenta al giudice delle inda- gini preliminari (Gip) di Forlì in rappresentanza di uno dei due querelanti in una causa penale contro diverse banche. Il Gip ti- tolare non può presenziare all’u- dienza, e il suo sostituto, per fis- sare l’udienza successiva, pro- pone due possibili date: il 13 o il 18 ottobre. Entrambe, tuttavia coincidono con feste ebraiche: rispettivamente lo Yom Kippur e il Succot. L’avvocato di Napoli lo fà presente. Osservante, mem- bro della comunità ebraica della sua città, non potrà partecipare all’udienza di rinvio. E chiede che venga indicata una data di- versa, appellandosi alla legge non aveva motivi legittimi per ot- tenerlo. L’avvocato napoletano fa ricorso contro tale decisione. La causa, attraversati tutti i gradi di giudizio, termina il 15 febbraio del 2008, quando il Gip di An- cona, cui era alla fine pervenuta, l’annulla sostenendo che nessun elemento dimostrava una viola- zione del diritto dell’avvocato di esercitare liberamente il culto ebraico o un attentato alla sua dignità in ragione della sua fede religiosa. CEDU: ULTIMA ISTANZA Sessa decide quindi di fare ri- corso alla Cedu. Appellandosi all’art. 9 della Convenzione per i diritti dell’uomo, sostiene che Libertà Religiosa © matthewandrews.co.uk © matthewandrews.co.uk © matthewandrews.co.uk
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