Missioni Consolata - Novembre 2013
NOVEMBRE 2013 MC 71 MC RUBRICHE QUALE LAICITÀ? La Cedu, dunque, si avvia ormai a essere l’organo di suprema istanza anche dell’Ue in merito al rispetto dei diritti e delle li- bertà civili. Per capire quindi quale concezione di laicità si stia affermando in Europa, cosa si intenda per libertà religiosa e come essa venga tutelata, è molto importante esaminare le sue sentenze che riguardano questi temi. Esse fanno riferi- mento in particolare all’articolo 9 della Convenzione, che tratta appunto dei diritti di libertà. È interessante notare che la li- bertà di religione, come quella di pensiero e di coscienza, in quell’articolo viene riconosciuta non solo come diritto «privato» ma, come non può che essere, anche «pubblico». Nessuna re- strizione può esservi al diritto di manifestare pubblicamente la religione, tranne ovviamente il caso in cui possano nascere problemi di ordine, salute e mo- rale pubblici, o di protezione dei diritti altrui. CIRILLO E METODIO «A SPASSO» PER L’EUROPA La vicenda della moneta slo- vacca da cui siamo partiti non ha nulla a che fare con casi in cui l’ordine, la salute o la mo- rale pubblici vengono messi in pericolo. Riguarda, invece, pro- prio la laicità. È stata la Francia a spingere la Commissione eu- ropea ad opporsi al progetto della Banca Nazionale Slovacca, in nome di una concezione della laicità che prevede una rigida separazione tra lo stato e la re- ligione, e che non permette quindi la presenza di simboli re- ligiosi in tutto ciò che riguarda l’ambito statale. Con buona pace dei Transalpini (e della Grecia che si opponeva alla mo- neta commemorativa slovacca per ragioni «nazionali») la Banca Nazionale Slovacca ha tenuto fermo il proprio progetto. La Commissione non se l’è sen- tita di insistere nella sua posi- zione e, quindi, la moneta sarà prossimamente coniata. Come ogni altra, circolerà libera- mente in tutta l’Unione europea: anche in Francia. Paolo Bertezzolo dell’uomo e delle libertà fonda- mentali. Vi aderiscono i 47 stati che fanno parte del Consiglio d’Europa, compresi quelli dell’U- nione europea. Dunque la Cedu vale sia per il Consiglio d’Europa sia per l’Unione europea: situa- zione che può creare problemi, perché possono verificarsi casi di sentenze contraddittorie delle due Corti. Tuttavia in base al trattato di Maastricht tutte le istituzioni dell’Unione sono te- nute a rispettare la Convenzione europea sui diritti dell’uomo. La Corte di giustizia dell’Ue dunque fa riferimento nelle proprie sen- tenze a quelle della Cedu che della Convenzione stessa è l’in- terprete. Il potenziale conflitto tra le due Corti, che permane in linea di principio, sarebbe defini- tivamente eliminato se l’Unione europea aderisse come tale alla Convenzione, cosa che non po- teva fare in passato ma che le è possibile ora, in base al Trattato di Lisbona del 2009. Nel mo- mento in cui questo avvenisse, la Corte di giustizia dell’Unione eu- ropea sarebbe obbligata a ri- spettare le sentenze della Cedu. ralismo religioso e la pari dignità di tutte le fedi che rispettino i principi costitutivi dell’Europa. È un compito estremamente im- portante, che va oltre la partico- larità dei casi trattati. Infatti, con le proprie sentenze la Corte sta contribuendo a costruire una co- scienza civile comune dell’Eu- ropa stessa. La Cedu ha sede a Strasburgo e non è da confondere con la Corte di giustizia dell’Unione europea, organismo della Ue con sede in- vece in Lussemburgo. È sorta nel 1959 per assicurare il ri- spetto della Convenzione euro- pea per la salvaguardia dei diritti CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI ARTICOLO 9: Libertà di pen- siero, di coscienza e di religione 1. Ogni persona ha diritto alla li- bertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la li- bertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettiva- mente, in pubblico o in privato, me- diante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la pro- pria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restri- zioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costitui- scono misure necessarie, in una so- cietà democratica, alla pubblica si- curezza, alla protezione dell’or- dine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei di- ritti e della libertà altrui. © Council of Europe Credits © Af. MC
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