Missioni Consolata - Agosto/Settembre 2013
AGOSTO-SETTEMBRE 2013 MC 71 MC RUBRICHE vile e dalle rappresentanze di al- cune minoranze confessionali. In tutti questi casi, come evidenzia il professor Alessandro Ferrari, docente di diritto canonico ed ec- clesiastico all’Università degli studi dell’Insubria, esperto in «intesa tra stato e religioni» (in particolare l’Islam), lo stato, an- ziché fornire alle nuove religioni un diritto e procedure certe con cui misurarsi, ha preferito optare per «la via meno impegnativa e più aleatoria e dall’incerto valore giuridico di tentare di subordi- nare il godimento dei profili più positivi del diritto di libertà reli- giosa alla loro adesione a carte di impegno o carte di valori predi- sposte dalle pubbliche ammini- strazioni, e costituenti una rein- terpretazione e una riscrittura selettiva dei principi e dei valori già espressi dalla Costituzione». SOLO IL TEMPO LO DIRÀ Basti pensare all’uso che è stato fatto della Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione del 2007: da strumento di inclu- sione si è trasformata in mezzo funzionale all’esclusione preven- tiva delle realtà religiose perce- con quelle dell’etica sociale; ri- definire il confine fra ciò che è negoziabile e ciò che non lo è, perché contrario ai diritti fonda- mentali della persona; ridefinire ciò che può essere incluso e ciò che deve essere escluso dal si- stema di relazioni sociali; tra- sformare l’estraneità in solida- rietà gestendo il complesso e dif- ficile rapporto tra la società mul- tietnica e i valori fondamentali della nostra carta costituzionale. L’atteggiamento assunto negli ultimi trent’anni dalle istituzioni centrali della Repubblica italiana nei confronti del crescente plura- lismo religioso è stato impron- tato a una situazione di paura so- ciale. Pur in maniera disomoge- nea e spesso contraddittoria, gli enti locali e le regioni sono stati spesso obbligati dai fatti a optare per soluzioni innovative e corag- giose sul piano delle politiche di integrazione e di dialogo. L’am- ministrazione centrale dello stato, e ancor più il legislatore, invece, hanno preferito perse- guire strategie attendiste, nel ti- more di doversi esporre dinanzi alle istanze, spesso più che legit- time, provenienti dalla società ci- pite come scomode e distanti dal sentire comune. Ancora, non è forse vero che i pareri della Con- sulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale, del Comi- tato per l’Islam italiano o della Conferenza permanente per il pluralismo religioso sono princi- palmente serviti a legittimare decisioni già assunte da tempo dal potere politico, senza che di fatto i veri nodi del pluralismo re- ligioso venissero risolti? Le nuove intese sottoscritte nel febbraio 2013 per regolare i rap- porti tra stato italiano e l’Unione induista italiana e l’Unione bud- dista italiana (Ubi), di grande ri- lievo simbolico perché le prime che lo stato italiano approva con confessioni non cristiane - a ec- cezione degli accordi con le Co- munità ebraiche nel 1989 -, ar- ricchiscono il pluralismo reli- gioso. Tuttavia, non si può negare che siano stati scelti gli interlo- cutori meno ostici. In un futuro non lontano lo stato italiano sarà così coraggioso da adottare anche nei confronti delle comunità religiose più problema- tiche, come quella musulmana, la stessa procedura innovativa? Un organo così strategico come il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero del- l’Interno sarà disposto a collabo- rare fattivamente, e non soltanto con formali patrocini, su progetti coinvolgenti le questioni politica- mente più delicate e sensibili del pluralismo religioso e dell’inte- grazione? Solo il tempo aiuterà a dare una risposta a questi inter- rogativi da cui dipende buona parte del destino della libertà re- ligiosa in Italia. Luca Rolandi NOTE: 1. Art. 19: Tutti hanno diritto di profes- sare liberamente la propria fede reli- giosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti con- trari al buon costume. / Art. 20. Il ca- rattere ecclesiastico e il fine di reli- gione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legisla- tive, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. # Da sinistra : incontro di Assisi del- l’ottobre 2011; il 30 agosto 2012 il maestro zen Thich Nhar Hanh ha guidato una meditazione camminata a Piazza del Popolo, Roma, nell’am- bito dell’evento «Passi di Pace» ( qui sotto ); musulmani torinesi in preghiera. © whydontwedialogue.blogspot.it © Af MC/Daniele Dal Bon
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