Missioni Consolata - Dicembre 2009

DOSSIER 36 MC DICEMBRE 2009 P ERSONE RICHIEDENTI ASILO - Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, do- manda per ottenere il riconoscimento dello status di ri- fugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è qualificato come richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel paese in cui si trova. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irrego- lare, attraverso i cosiddetti «flussi migratori misti», composti, cioè, sia da migranti irregolari sia da poten- ziali rifugiati. R IFUGIATO - È colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951. Riprendendo le parole dell’articolo 1 della Convenzione, il rifugiato è una persona che «nel giusti- ficato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politi- che, si trova fuori dello stato di cui possiede la cittadi- nanza e non può o, per tale timore, non vuole doman- dare la protezione di detto stato». Il «giustificato ti- more» deve essere valutato in modo oggettivo, ma al tempo stesso il regime di prova deve tenere conto della situazione particolare e individuale in cui si trova il ri- chiedente: di conseguenza, lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione in- dividuale. B ENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Sotto la defini- zione di protezione internazionale rientrano due diffe- renti categorie: protezione umanitaria e protezione sussidiaria. Un beneficiario di protezione internazio- nale è colui che - pur non rientrando nella definizione di «rifugiato» - ai sensi della Convenzione del 1951 poi- ché non sussiste una persecuzione individuale - neces- sita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generaliz- zate e/o massicce violazioni dei diritti umani. La prote- zione umanitaria, stabilita dalla Questura, concede un permesso di soggiorno di un anno (sta lentamente scomparendo, anche perché nacque nel contesto speci- fico della guerra in Bosnia costituendo più che altro una soluzione d’emergenza). La protezione sussidiaria, stabilita dalla Commissione territoriale, concede un permesso di soggiorno di tre anni, rinnovabile. V ITTIMA DELLA TRATTA - Una vittima della tratta è una per- sona che, a differenza dei migranti irregolari, che si affi- dano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai accon- sentito ad essere condotta in un altro Paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per «sfrutta- mento» s’intendono lo sfruttamento a fini di prostitu- zione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi. M IGRANTE O IMMIGRATO - Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio Paese d’origine per cercare altrove specialmente un lavoro e migliori condizioni economiche. Contrariamente al rifu- giato può far ritorno a casa, in qualsiasi momento, in condizioni di sicurezza. M IGRANTE IRREGOLARE - Un migrante irregolare, comune- mente definito come «clandestino», è colui che: a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel Paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosid- detto «overstayer»); c) benché oggetto di un provvedimento di allontana- mento, non ha lasciato il territorio del paese di destina- zione. Alcune definizioni formali Convenzioni internazionali Rifugiati, migranti, clandestini. E vittime C ONVENZIONE DI G INEVRA (1951) La Convenzione di Ginevra del 1951 è il principale stru- mento di tutela nei confronti dei rifugiati. Attraverso le Convenzione si possono riconoscere quattro requisiti per l’ottenimento dello status di rifugiato: a) un rifugiato deve essere fuggito dal proprio Paese, quindi deve averne varcato i confini; b) un rifugiato deve possedere il cosiddetto“giustificato (o fondato) timore di persecuzione” che lo chiami in causa direttamente e personalmente c) la persecuzione, sia che sia stata subita o soltanto te- muta, deve rientrare nelle seguenti categorie: persecu- zione per motivi di razza, religione, nazionalità, apparte- nenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione pubblica d) il rifugiato deve trovarsi nell’impossibilità di avvalersi della protezione del proprio Paese d’origine. C ONVENZIONE DI D UBLINO (1990) La Convenzione di Dublino aveva scopo di determinare lo Stato europeo competente per l’esame di una do- manda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee. Il fine ultimo era quello di in- trodurre una disciplina uniforme sulla competenza ad esaminare le domande di asilo dei cittadini dei Paesi terzi richiedenti ingresso in uno degli Stati comunitari aderenti alla Convenzione di Schengen. culturali e personali di ciascun soggetto. Dove ci sono situazio ni pesanti, di torture fisiche e psi chiche, ci troviamo spesso da vanti a due diverse reazioni: la ri trosia nel raccontare oppure una vera “liberazione” dai propri fan tasmi, dalle atrocità e dai lutti vissuti. A questo riguardo, quan do la psiche umana è stata dram maticamente toccata da eventi estremi, possiamo richiedere consulenze psichiatriche o psico logiche. Questo importante sup porto è però molto recente e in continuo divenire. Prevede una professionalità che va oltre la co noscenza della normale psicolo gia, bisogna trovare professioni sti calibrati sull’argomento. Ci stiamo comunque lavorando e, per ora, abbiamo intrapreso una collaborazione con il centro Frantz Fanon di Torino». ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1MjU=