Missioni Consolata - Dicembre 2009
MISSIONI CONSOLATA MC DICEMBRE 2009 35 proveniente dagli enti locali. La funzione dell’Unhcr è nota e la sua presenza porta la sensibilità e la professionalità tarata sulla co noscenza attuale e pregressa di tante nazioni del mondo. L’Unhcr cura anche l’aggiornamento e la raccolta delle informazioni. Il suo componente è di peso ragguar devole. Per quanto riguarda la polizia, vengono sempre selezionate per sone con esperienza pluriennale nel settore dell’immigrazione. Il funzionario proveniente dagli Enti locali è una presenza rilevan te proprio perché il carico della presenza “straniera” sul territorio ricade sugli enti stessi. Ritengo che il contributo delle varie espe rienze presenti nelle commissio ni territoriali e in questa di Tori no, nella fattispecie, siano di no tevole spessore e portatrici di umanità e professionalità». Ma quanto dura un’audizione e come si giunge a deliberare una decisione di tale pregnanza? «La commissione delibera a par tecipazione minima di tre compo nenti. La nostra commissione la vora sempre su quattro compo nenti. In caso di parità prevale il voto del presidente ma è sempre questione di un maturato equili brio interno; se le idee sono di vergenti si sospende piuttosto la decisione e si attendono altri ele menti. Nella realtà l’audizione ha un decorso ben più fluido di quel lo che si possa immaginare all’e sterno, altrimenti non si arrive rebbe mai a prendere delle deci sioni. In una giornata si ascoltano all’incirca nove persone. Lavoria mo quattro giorni su nove audi zioni al giorno e un giorno alla settimana su 5 colloqui. Questa giornata è fondamentale per ana lizzare i casi pregressi, le istanze di ricorso e chi non si è presenta to. La tempistica non è mai pre vedibile, ci sono audizioni che du rano 30 minuti e altre che rag giungono le 5 o le 6 ore». Raccontarsi davanti a un pub- blico non deve essere semplice, a maggior ragione se spetta al pubblico in questione decidere le sorti della propria esistenza. Come si svolgono le audizioni? «Esiste una batteria di doman de standard: innanzitutto c’è una premessa metodologica che elen ca obblighi e diritti all’aspirante rifugiato. Viene domandato se è stato chiesto asilo in Italia o al trove, quale itinerario ha intra preso, da quale località arriva, a quale etnia appartiene, se fa par te di un gruppo politico, che stu di ha seguito, se ha avuto pro blemi con la giustizia. Tutto di pende da chi ci troviamo davanti, dobbiamo tener presente le dif ferenti personalità degli aspiran ti richiedenti asilo ma anche le peculiarità della loro diversa cul tura. Giudicare è un lavoro diffi cile e delicato. Se il racconto di mostra perplessità, dobbiamo approfondire, pur garantendo sempre la massima libertà di espressione!». Durante queste udienze è pre- visto sempre un interprete e un supporto psicologico per le sto- rie di vita più delicate? «L’interprete è previsto sem pre, tranne quando il richiedente dimostri una buona padronanza della lingua italiana. Si tiene con to del fatto che spesso ci sono condizionamenti religiosi o cul turali. Un musulmano ha diffi coltà a parlare di torture a sfon do sessuale davanti a una donna o a una interprete donna. Occor re percepire i segni di disagio e le reticenze, facendo capire che si può ridurre la platea dell’audi zione, si può cambiare il giorno e l’interprete. Il panorama è varie gato per provenienze religiose, L o status degli stranieri in Italia è regolato innanzitutto dalle norme sui diritti fonda- mentali riconosciuti dalla Costituzione italiana. La Carta co- stituzionale, per quanto concerne i rifugiati, entra nello specifico con l’articolo 10 secondo cui «Lo stra- niero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garan- tite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». C OSTITUZIONE DELLA R EPUBBLICA I TALIANA (1948) - L’articolo 10 fonda la possibilità di ottenere asilo in seguito alla violazione dei diritti democratici, riconosciuti dalla Carta costituzionale, nel paese d’appartenenza. L EGGE «M ARTELLI », L EGGE 39/90 (1990) - È il primo intervento spe- cifico della legislazione italiana in materia di immigrazione. È imper- niata su due misure specifiche: abolizione della riserva geogra- fica che limitava il riconoscimento dello status di rifugiato ai soli pro- venienti dall’Europa e previsione di una programmazione degli in- gressi in Italia per motivi di lavoro degli extracomunitari. Vengono inoltre introdotte una serie di norme che favoriscono la regola- rizzazione e l'inserimento sociale ed economico degli immigrati già presenti in Italia. L EGGE «T URCO -N APOLITANO », L EGGE 40/98 (1998) - La nuova legge tenta di proporsi come legisla- zione di superamento della fase emergenziale e come sistema- zione organica dell’intera materia immigrazione dall’estero, ma in definitiva non apporta radicali modifiche alla legge «Martelli». Viene però creata, per la prima volta nella storia della Repubblica, una nuova figura: il Centro di permanenza tempora- nea (art. 12) per contenere tutti gli stranieri che «sottoposti a provve- dimenti di espulsione e o di re- spingimento con accompagna- mento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile». L EGGE «B OSSI -F INI », L EGGE 189/2002 (2002) - Ha trovato piena attua- zione solo nel 2005, conduce a no- tevoli svolte in materia di diritto d’asilo. Innanzitutto istituisce le Commissioni territoriali, aventi il compito di determinare lo status di rifugiato, e la protezione uma- nitaria, per coloro che necessitano una protezione sussidiaria perché in fuga da guerre o violenze gene- ralizzate. Accanto ad una procedura di ri- chiesta d’asilo semplificata intro- duce il trattenimento facoltativo e obbligatorio del richiedente presso i Centri di permanenza temporanea. L EGGE « PACCHETTO SICUREZZA » N . 733/2009 - Viene introdotto il «reato di clandestinità». La legislazione italiana
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