Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008

MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 3 riamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 16 - Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limita- zionedi razza,cittadinanzao religione.Essi hannoeguali di- ritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’at- to del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consensodei futuri coniugi.La famiglia è il nucleona- turale e fondamentale della so- cietà e ha diritto ad essere pro- tetta dalla società e dallo stato. Articolo17 - Ogni individuoha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuopotràes- sere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo18 - Ogni individuoha dirittoalla libertàdi pensiero,di coscienza e di religione; tale di- ritto include la libertà di cam- biare di religione odi credo,e la libertà di manifestare, isolata- mente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la pro- pria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti. Articolo 19 - Ogni individuo ha diritto alla libertà di opi- nione e di espressione incluso il diritto di non esseremole- stato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e ideeattraversoognimezzoe sen- za riguardo a frontiere. Articolo 20 - Ogni individuo ha diritto alla libertà di riu- nione e di associazione pacifica. Nessuno può essere co- stretto a far parte di un’associazione. Articolo21 - Ogni individuoha dirittodi partecipare al go- vernodel propriopaese,siadirettamente,siaattraverso rap- presentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di e- guaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del go- verno; tale volontà deve essere espressa attraverso perio- diche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura e- quivalente di libera votazione. Articolo 22 - Ogni individuo, in quanto membro della so- cietà, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizza- zione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione in- ternazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risor- se di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla suadignitàedal libero sviluppodella sua personalità. Articolo 23 - Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera sceltadell’impiego,agiustee soddisfacenti condizioni di la- voro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo,senza discriminazione,ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua fa- miglia una esistenza conforme alla dignità umana ed inte- grata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di ade- rirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo24 - Ogni individuoha diritto al riposo ed allo sva- go, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione del- le ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25 - Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e del- la sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,all’abitazione,e alle curemediche e ai servizi so- ciali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoc- cupazione,malattia, invalidità,vedovanza,vecchiaiao inal- tro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze in- dipendenti dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assi- stenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, de- vonogoderedella stessa prote- zione sociale. Articolo 26 - Ogni individuo ha diritto all’istruzione.L’istruzione deveesseregratuitaalmenoper quanto riguarda le classi ele- mentari e fondamentali. L’istru- zione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecni- ca e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve es- sere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei di- ritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve pro- muovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’ope- ra delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I ge- nitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di i- struzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 - Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuohadirittoallaprotezionedegli interessimo- rali emateriali derivanti da ogni produzione scientifica, let- teraria e artistica di cui egli sia autore. Articolo 28 - Ogni individuo ha diritto ad un ordine so- ciale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enun- ciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29 - Ogni individuo ha dei doveri verso la comu- nità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno svi- luppo della sua personalità. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assi- curare il riconoscimentoe il rispettodei diritti edelle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una so- cietà democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Na- zioni Unite. Articolo 30 - Nulla nella presente Dichiarazione può esse- re interpretato nel senso di implicare un diritto di un qual- siasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un attomirante alla distruzione di alcuno dei di- ritti e delle libertà in essa enunciati. ■ SALE DEI DIRITTI UMANI Firma della Dichiarazione universale.

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