Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008
MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 15 morfo» di Panikkar), comunque sia, si tratta di assumere la consapevolezza della convivenza fra principi condivi- si e un catalogominimo comune con fondamenti (giusnaturalismo, shari’a ,positivismo, razionalismo, an- tiche tradizioni,...) e specificazioni differenti del catalogo. In questa prospettiva l’universalità non è un dato calato dall’alto,bensì una co- struzione: muovendo dai vari conte- sti culturali si individua l’oggetto della condivisione, ovvero i diritti u- mani vengono ad essere costruiti come il «centro focale dell’area del consenso per intersezione» ( Veca, Dell’incertezza,1997 ). Resta la domanda: la Dichiarazio- ne universale del 1948 può rappre- sentare un nucleo comune o è trop- po impregnata dalla visione «occi- dentale»? La sua nascita in un humus culturale dove la persona è innanzitutto un soggetto singolo ti- tolare di pretese è compatibile con un approccio dove «tutti i diritti del- l’uomo degni di esseremeritati e conservati sono quelli dati dal dove- re compiuto» (Gandhi, 1948)? Debolezze, contraddizioni, strumentalizzazioni L’«occidentalità» non è comunque l’unico problema dei diritti umani; fondamentale è garantirne una tute- la effettiva.Non si può non concor- dare con la nota affermazione di Bobbio ( L’età dei diritti,1992 ): «il pro- blema di fondo relativo ai diritti del- l’uomo è oggi non tanto quello di giustificarli,quanto quello di proteg- gerli». Non vi sono strumenti efficaci a livello internazionale di protezione dei diritti umani e vi è di fatto un’op- posizione a crearli. La vicenda della Corte penale internazionale è em- blematica in tal senso. La sua istitu- zione, infatti, se, da un lato, può es- sere letta come un primo passo ver- so una tutela effettivamente universale dei diritti umani, dall’al- tro, mostra, con la mancata sotto- scrizione da parte di numerosi stati (fra cui quello che più di tutti si erge a paladino della democrazia e dei diritti umani, ovvero gli Stati Uniti) e con il contenuto del suo Statuto, la resistenza degli stati a limitare la propria sovranità. Nemmeno possono definirsi stru- menti nel nome dei diritti umani le cosiddette «operazioni di ingerenza umanitaria». Si tratta, infatti,per lo più, non di una modalità di tutela dei diritti umani,ma dell’ultima forma MONOGRAFIA / Diritti & rovesci 1.O CCIDENTALITÀ E UNIVERSALITÀ • «Lasciamo quest’Europa che non la finisce più di parlare del- l’uomopurmassacrandolodovunque lo incontra,a tutti gli an- goli delle stesse sue strade, a tutti gli angoli del mondo. Sono secoli che l’Europa ha arrestato la progressione degli altri uo- mini e li ha asserviti ai suoi disegni e alla sua gloria; secoli che in nome d’una pretesa“avventura spirituale”, soffoca la quasi totalità dell’umanità…» ( Frantz Fanon, I dannati della terra, Ei- naudi, Torino, 1962 ). • «Aqualespeciedi creatureappartengonogli europei,checlas- sedi uomini sono?Gli europei che fanno il bene soloper obbli- go, enonhannoaltromotivoper evitare ilmaleche lapauradel castigo…Davvero, mio amato fratello, sento pena per te dal profondodellamiaanima.Segui ilmio consiglioediventauro- ne. Vedo chiaramente la differenza che c’è tra lamia condizio- ne e la tua. Io sono ilmiopadrone,e il padrone dellamia condi- zione. Io sono il padronedelmio corpo,dispongodime stesso, faccio ciò che mi piace, sono il primo e l’ultimo del mio popo- lo…invece…il viceré dispone di te,nonhai libertà di fare quel che ti viene in mente; vivi con la paura dei ladri, dei falsi testi- moni, degli assassini; e devi obbedienza a un’infinità di perso- nechestannosopradi te…» ( Adario,capodegli indiosuroni,par- la al barone di Lahontan, colonizzatore francese di Terranova, Placentia, 1691 ). • «Il sostegno alla causa del pluralismo, della diversità e delle libertà fondamentali è presente nella storia di molte società» ( Amartya Sen, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente,Mondadori,Milano, 2004 ). 2. L A RILEGALIZZAZIONE DELLA TORTURA «A statement obtained by use of torture shall not be admissi- ble... a statement...inwhich the degree of coercion is disputed maybeadmittedonly if themilitary iudge find that – (1) the to- tality oh the circumstances renders the statement reliable and possessing sufficient probative value; (2) the interests of justi- ce would best be served by admission of the statement into e- vidence...» ( StatiUniti,MilitaryCommissionsActof2006,§948r ). 3. I NON DIRITTI DEL NON CITTADINO : DUE RECENTI ESEMPI • C ITTADINI EXTRACOMUNITARI :privazionedella libertàpersonale si- no a 18 mesi, anche per minori e famiglie, con un riesame giu- diziario «pronto», ovvero senza termini perentori ( direttivaUE c.d. rimpatri, 18 giugno 2008 ); • C ITTADINI COMUNITARI : per ottenere emantenere il dirittoal sog- giorno nel territorio nazionale (e la relativa iscrizione ana- grafica) per un periodo superiore a tre mesi occorre dimo- strare la disponibilità di «risorse economiche sufficienti»; il cittadino dell’Unione non deve «diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato» e deve possedere un’assi- curazione sanitariaounaltro titolo «che copra tutti i rischi nel territorio nazionale» ( D. Lgs. 30/2007, in attuazione della di- rettiva 2004/38/CE ). 4. L A REGRESSIONE NELLA TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI • I L LAVORO . La Costituzione italiana del 1948, «fondata sul lavo- ro» (art. 1), «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro- muove le condizioni che rendanoeffettivoquestodiritto» (art. 4); la Carta europea dei diritti fondamentali del 2000 (a cui rin- via il Trattato di Lisbona in corso di ratifica) si riferisce al «dirit- to di lavorare» e alla «libertà di cercare un lavoro»: ad essere sancitoèunmerodirittodi libertànegativa,unapossibilitàdel- l’individuo, non vi è obbligo o vincolo per le istituzioni. • L A SALUTE .LaCostituzione italianadel 1948:«laRepubblica tu- tela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte- resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigen- ti»; la Carta europea dei diritti fondamentali del 2000: «ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenerecuremedicheallecondizioni stabilitedalle legislazioni eprassi nazionali».Lanormacostituzionale italianasancisceun diritto alla tutela della salute e alle cure gratuite in caso di in- digenza, lanorma«costituzionale»europeaprevedeundiritto di accesso alle curemediche se,enellamisura in cui,queste so- no previste a livello nazionale.Quale prestazione è vincolata a fornire l’Unione europea? Nessuna. Quale prestazione l’Unio- neeuropeavincolagli Stati a fornire?Nessuna.Il dirittoè svuo- tato del suo contenuto. D OVE STIAMO ANDANDO ? Rileggiamo i testi
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