Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008
MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 103 slam, capace di conquistare il mon- do. Solo con il ritorno alla shari’a dei primi secoli, proclamano i tradiziona- listi, tutti i problemi troveranno una soluzione. A parte alcune frange che hanno dato vita a movimenti radicali che fanno della violenza sistematica dei diritti umani metodo privilegiato di lotta (chiamati «islamisti» o «fonda- mentalisti»), l’ala tradizionalista ac- cetta la maggior parte dei Diritti uni- versali, a patto che non siano in con- trasto con la shari’a .Anzi, ci sono stati tentativi, da parte di organismi isla- mici internazionali, di riscrivere i dirit- ti umani in base a principi ed esigen- ze religiose e culturali dei paesi isla- mici. Nel 1981, a Parigi, il Consiglio islamico d’Europa, ha elaborato un documento intitolato «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nell’i- slam». Nel 1990, al Cairo, i ministri de- gli esteri dell’Organizzazione della conferenza islamica (Oci) hanno pro- clamato la «Dichiarazione del Cairo dei diritti umani dell’islam»,ma che non fumai approvata. Sia la Dichiarazione di Parigi che quella del Cairo si presentano come un parallelo della Dichiarazione del- l’Onu del 1948. Sulla falsariga di que- sta, esse enumerano tutti i principali diritti umani, cercando di armoniz- zarli con i pilastri del diritto islamico. Vi si ritrovano l’affermazione dell’u- guaglianza di ogni persona, la con- danna della schiavitù, il principio del- la libertà in tutte le sue forme (co- scienza, parola, religione...) . Tutti i più importanti diritti umani, però, sono considerati strettamente subordinati alle disposizioni della shari’a, che ri- mane, in ultima analisi, la sola fonte di discernimento, come stabiliscono gli ultimi due articoli della Dichiara- zione del Cairo: «Tutti i diritti enun- ciati in questo documento sono su- bordinati alle disposizioni della sha- ri’a . La shari’a islamica è la sola fonte di riferimento per spiegare e chiarire ogni articolo di questa Dichiarazio- ne» (art. 24-25) . Tutto questo fa dire a un intellet- tuale musulmano, il prof.Ali Merad, che tali dichiarazioni hanno senso solo per le persone di confessione i- slamica e non hanno nulla di univer- sale; più che un tentativo di aprirsi al- la modernità, sono una mossa apolo- getica, uno sforzo per mostrare agli occidentali che l’islamnon può esse- re accusato di essere antilibertario. La tendenza pragmatica È detta anche corrente moderata ed è rappresentata dalla prassi giuri- dica di vari stati musulmani che han- no portato varie deroghe al diritto i- slamico classico, per accogliere all’in- terno della propria legislazione elementi che garantiscono alcuni di- ritti umani, in conformità alla Dichia- razione universale dell’Onu. Nei paesi dell’Africa del Nord, per esempio, sono state introdotte varie leggi per tutelare i diritti della donna nei casi di matrimonio poligamico, di ripudio unilaterale da parte dell’uo- mo, sulla libertà della donna nel con- trarre matrimonio, sulla parità di di- ritti e doveri dei coniugi nel matrimo- nio, sul diritto di eredità. In vari paesi musulmani si è superato il diritto classico concedendo la cittadinanza ugualitaria anche per i cittadini non musulmani. In alcune costituzioni so- no garantiti i diritti alla libertà religio- sa, anche se poi l’applicazione con- creta lascia molto a desiderare. Nella tendenza moderata può es- sere considerata anche la Carta ara- ba dei diritti dell’uomo, approvata dal Consiglio della Lega degli stati a- rabi nel 1994. Tranne che nel pream- bolo, il documento non fa alcun rife- rimento né all’islam né alla shari’a ; u- nico obiettivo è la costituzione di un MONOGRAFIA / Diritti & rovesci modello di stato tendenzialmente laico, di ispirazione liberale o sociali- sta, con risposte alle preoccupazioni delle organizzazioni di difesa dei di- ritti umani. Ma anche questa Carta, al pari delle dichiarazioni del 1981 e del 1990, non è mai stata recepita dai singoli stati. Per questo le tutele e le aperture ai diritti umani variano da paese a pae- se, a seconda dell’attenuarsi dello stretto legame tra sfera religiosa e ambito politico.Dal momento che nel variegato e complessomondomu- sulmanomanca un’autorità religiosa soprannazionale, alla salvaguardia dell’unità della fede deve provvedere lo stesso capo della comunità politi- ca, perlomeno in astratto.Così nella prassi dei governi moderni l’applica- zione concreta dei diritti nell’islamdi- pende dalla volontà dei singoli stati, che per lo più si servono della religio- ne islamica come collante nazionale e strumento di potere. La tendenza riformista Questa corrente, detta anche stori- cistica, è rappresentata da un gruppo di intellettuali musulmani che pro- pongono anch’essi il ritorno alle ori- gini dell’islam,ma con una nuova in- terpretazione delle fonti rivelate me- diante il metodo storico-critico. Essi sostengono che l’islamnon si identifi- ca con la shari’a , la quale è un prodot- to dell’interpretazione umana in uno specifico contesto storico, come spie- ga Abdullahi An-Na’im, famoso giuri- Un negozio a Dubai: proibizione di vendita di carne suina.
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