Missioni Consolata - Ottobre/Novembre 2008
10 MC OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 STORIA ED EVOLUZIONE Occorre,per poter ragionare di di- ritti della persona umana astratta- mente e individualmente considera- ta, che i diritti si emancipino dal rife- rimento ad una teologia, ovvero che prosegua il cammino di secolarizza- zione e individualizzazione, come avverrà con il pensiero illuministico, con il suo portato razionalista e an- tiecclesiastico, le lotte per la libertà religiosa, le teorizzazioni del diritto naturale di Hobbes e Locke. Hobbes e Locke: l’individuo,gli altri, lo stato Vero e proprio padre delle dichia- razioni di fine Settecento è Locke, con il suo individualismo, chemitiga l’egocentrismo assoluto del diritto all’autoconservazione di Hobbes (1588-1679); saranno i diritti umani di Locke (1632-1704), autonomi ri- spetto alla fede,ma inseriti in una prospettiva deontologica (occorre ri- spettare i diritti altrui), a segnare le prime proclamazioni positive dei di- ritti (naturali), e, soprattutto, sarà l’i- dea di Locke dell’esistenza di diritti anche a prescindere (e contro) lo sta- to a improntare la storia dei diritti. Locke non insiste tanto - come Hobbes - sul profilo egoistico ed as- soluto del diritto dell’uomo alla pro- pria vita (che si traduce nell’altret- tanto egoistico ed assoluto diritto dello stato),ma articola una serie di diritti naturali,dote di ciascuna per- sona umana nello stato di natura e, dunque,prima e a prescindere dalla formazione di una comunità politica. Lo stato di natura è uno stato di «perfetta libertà» ed eguaglianza, uno stato in cui governa la ragione e nel quale gli uomini sono «uguali ed indipendenti» e tenuti a rispettare o- gni altro uomo «nella vita, nella salu- te, nella libertà o nei possessi»,ma anche uno stato nel quale il godi- mento di tali diritti «èmolto incerto e continuamente esposto alla viola- zione da parte di altri» e dovemanca un giudice imparziale che assicuri, in caso di violazione, una punizione e non una vendetta ( J.Locke,Secondo trattato sul governo,1690 ). Si postula- no, dunque, come necessarie la sot- toscrizione di un patto sociale e la creazione di una comunità politica, che ha come scopo la garanzia dei diritti individuali di ciascuno ed è li- mitata dal rispetto dei diritti stessi, fra i quali il diritto alla vita, alla libertà (personale e religiosa), alla proprietà, e, inoltre, il diritto alla difesa dei pro- pri diritti (il diritto di resistenza). I diritti di Locke sono di per sé con- naturati all’essere umano, non legati alle proclamazioni del potere costi- tuito, ma preesistenti ad esso, indi- sponibili e azionabili anche contro lo stato, in ciò segnando la distanza dalla tradizione contrattualistica dei diritti degli inglesi ed anche dall’as- solutismo di Hobbes. Emerge con forza un elemento es- senziale di tutte le teorie sui diritti: la volontà di sancire la loro inviolabilità da parte di qualsivoglia soggetto, privato o pubblico (nel pensiero di Locke l’inviolabilità è legata al diritto naturale,per i razionalisti può essere la loro coessenzialità rispetto alla de- mocrazia, per i positivisti il loro rico- noscimento a livello costituzionale o super-costituzionale). Tutto è pronto per l’adozione delle dichiarazioni dei diritti di fine Sette- cento: la concezione consuetudina- ria inglese ha ormai elaborato un ric- co catalogo dei diritti, le lotte per la libertà religiosa hanno contribuito a scristianizzare e universalizzare l’o- rizzonte giustificativo dei diritti, la volontà di affermazione della bor- ghesia preme sempre più, il pensiero di Locke fornisce una solida base, sia nella vicenda americana per difen- dere i diritti violati dalla Corona in- glese, sia in quella francese per pro- clamare libertà e uguaglianza con- tro il vecchio ordine dell’ Ancien Régime . Le ambiguità delle prime Dichiarazioni Le dichiarazioni francese e ameri- cana traghettano dal piano filosofico a quello del diritto positivo l’idea che ciascun uomo possiede una propria dote di diritti che lo stato deve ga- rantire. Senza prendere posizione nella controversia sulla originalità e/o superiorità dell’una dichiarazio- ne rispetto all’altra e nella consape- volezza che «furono i principi dell’89 che costituirono,nel bene come nel male,un punto di riferimento obbli- gato per gli amici e i nemici della li- bertà» ( Bobbio,L’età dei diritti,1992 ), si può evidenziare come in Francia la tutela dei diritti si coniuga con il principio della sovranità popolare, negli Stati Uniti con il principio di su- premazia della Costituzione. L’affermazione della sovranità po- polare porta ad assegnare un ruolo centrale alla legge, concepita come strumento di imparzialità, nellemani di tutti i cittadini,per superare la di- visione della società in ceti; ciò tra- scina con sé anche il passaggio dal- l’universalità astratta (se pur legata ad una filosofia particolare,qual è quella del diritto naturale) alla con- cretezza e storicità della legge di uno stato e attraverso questa, in via diretta o,più spesso,mediata dai rappresentanti, ai cittadini, ovvero a- gli appartenenti ad una specifica co- munità politica. Tale passaggio è scandito chiara- mente nel testo della Dichiarazione del 1789: «...l’esercizio dei diritti na- turali di ciascun uomo ha come limi- ti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti...» (art. 4), «la legge ha il diritto di vietare solo le a- zioni nocive alla società.Tutto quello che non è vietato dalla legge non può essere impedito...» (art. 5), «la legge è l’espressione della volontà generale.Tutti i cittadini hanno il di- ritto di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione...» (art. 6). In generale, la Dichiarazione fran- cese, anche da un punto di vista let- terale e formale, è ambigua nell’uso dei termini «uomo» e «cittadino»: si pensi al titolo stesso, o alla formula- zione di alcuni articoli, come l’artico- lo 11, laddove si proclama che «la li- bera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo» e che «ogni cit- tadino può dunque parlare, scrivere e stampare liberamente,…». L’ambiguità formale null’altro è che l’espressione dell’ambiguità so- stanziale nell’individuazione dei tito- lari dei diritti stessi: diritti naturali de- gli uomini o diritti (legislativi) dei cit- tadini? L’uomo-borghese e il diritto di proprietà Quanto al contenuto, ovvero ai di- ritti proclamati nella Dichiarazione, vi sono classici diritti di libertà,per- sonale, di manifestazione del pen- siero, di religione (come semplice
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