Missioni Consolata - Luglio/Agosto 2002
mi di controllo. Quindi, nel nostro paese non è possibile né comprare né vendere al- cun organo o tessuto. Il permesso di donazione deve essere richiesto, re- gistrato e trasmesso ai centri regio- nali di riferimento ed alla magistra- tura. La donazione, grazie all’impor- tante partecipazione della società ci- vile, si sta sviluppando sempre più (in qualche regionemaggiormente e in altre più lentamente); una delle ragioni per sviluppare ancor più la donazione (spesso limitata da pro- blemi organizzativi della sanità più che da poca volontà della gente) è quella di contrastare la ricerca ille- gale di un organo (forse comprensi- bile, ma sempre da condannare) di chi, malato, è nelle lunghe liste di at- tesa. A questo proposito mi sono tro- vato, nell’ambito del mio ruolo di di- rettore ospedaliero, a dover studia- re una riorganizzazione del sistema che avevamo applicato per i prelie- vi di cornee da donatori deceduti . La cornea è un tessuto che si può prelevare dalla salma di un decedu- to, fino ad alcune ore dalla sua mor- te, morte che viene certificata, come previsto dalla norma, da un elettro- cardiogramma continuo della dura- ta di 20 minuti. Avevamo nei nostri ospedali un piccolo numero di donazioni e la domanda di tessuti corneali per i tra- pianti, necessari a ridare la vista a tanta gente, era più alta dell’offerta. La «Banca degli occhi» di Mestre (Venezia) ci chiedeva di intervenire. Siamo così diventati fra i primi do- natori di cornee del Veneto che, a sua volta, è fra i primi in Europa. Le cornee vengono donate dalle salme di circa il 15% dei decessi che av- vengono negli Ospedali di Porto- gruaro e San Donà di Piave (Vene- zia). Il metodo usato è stato semplicis- simo. Siamo infatti partiti dall’idea che la donazione è un atto di gene- rosità, al quale pochi si sottraggono, e che quindi l’unico nostro compito era di proporla, con i modi giusti, ai parenti e in ogni caso di decesso. La consulenza della «Banca degli occhi» nella preparazione del per- sonale e l’obbligo imposto allo stes- so di proporre la donazione (e di raccogliere le motivazioni di un’e- ventuale impossibilità alla donazio- ne) hanno fatto il resto. La donazione di cornee è tecnica- mente molto più semplice della do- nazione di un organo che prevede l’accertamento della morte cerebra- le; ma è anche un esempio di come la solidarietà gratuita sia molto più potente del «commercio»; è pure la dimostrazione di come sia necessa- ria una legislazione forte e chiara su questi temi e una volontà di appli- carla nell’organizzazione quotidiana del sistema sanitario nazionale. Il divieto assoluto di ogni tipo di commercio di sangue, tessuti, orga- ni umani deve essere globalizzato e, allo stesso tempo, reso inutile da una cultura della donazione e i control- li devono essere ferrei e capillari. Ta- le legislazione deve però essere ap- 35 LUG.AGO. 2002 CONSOLATA MI SS IONI
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1MjU=